Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26509 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34734 – 2018 R.G. proposto da:

D.D. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Orte Scalo, alla via Lavatoio, presso lo studio dell’avvocato Angelo Giuliani che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE.

INTIMATO avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 3433 dei 19.3/4.10.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto dei 19.3/4.10.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89 del 2001 proposto da D.D., condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (instaurato il 13.3.1975 innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), la somma di Euro 17.000,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’avvocato Angelo Giuliani, difensore anticipatario di D.D., le spese di lite, liquidate in Euro 675,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.D.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4.

Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 17.000,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

Il ricorso è inammissibile.

Si evidenzia, per un verso, che il decreto della corte d’appello di Perugia, depositato e reso pubblico in data 4.10.2018, non risulta notificato.

Si ribadisce, per altro verso, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato (con riferimento all’ipotesi in cui il destinatario della notificazione a mezzo p. e. c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato cfr. Cass. sez. un. 24.9.2018, n. 22438).

Su tale scorta si rimarca che il ricorrente ha depositato in cancelleria in data lunedì 10.12.2018 l’originale del ricorso a questa Corte di legittimità con asserita relata in data lunedì 19.11.2018 di notifica a mezzo posta elettronica certificata all’Avvocatura generale dello Stato con attestazione di conformità L. n. 53 del 1994 ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, priva della sottoscrizione autografa del difensore.

Si badi che a tal ultimo adempimento il difensore del ricorrente non ha provveduto neppure entro la data dell’adunanza in camera di consiglio (con riferimento a tale profilo cfr. parimenti Cass. sez. un. 24.9.2018, n. 22438).

In tal guisa – ed indipendentemente dalla ragione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (“il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”) – la notificazione del ricorso deve considerarsi – in verità pur ai fini del decorso del termine di venti giorni prefigurato a pena di improcedibilità – tamquam non esset (cfr. Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10266, secondo cui nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.Lgs. n. 179 del 2012 ex art. 16, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter; cfr. Cass. (ord.) 26.6.2018, n. 16822).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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