Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26510 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34736 – 2018 R.G. proposto da:

C.P. – c.f. ***** – G.M. – c.f. ***** –

CH.AN. – c.f. ***** – elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Orte Scalo, alla via Lavatoio, presso lo studio dell’avvocato Angelo Giuliani che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso.

RICORRENTI

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RESISTENTE avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 2185/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto dei 27.11.2017/17.4.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89 del 2001 proposto – tra gli altri – da C.P., G.M. e Ch.An., condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno degli anzidetti ricorrenti, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (concernente domanda di ammissione al passivo del fallimento della ditta “*****”), la somma di Euro 6.500,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Angelo Giuliani, difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese di lite, liquidate in Euro 675,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso C.P., G.M. e Ch.An.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4.

Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 6.500,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014,art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).

Difatti, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 5.200,01 – Euro 26.000,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 540,00, fase introduttiva Euro 438,50, fase istruttoria Euro 526,50, fase decisionale Euro 910,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 2.415,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 675,00.

In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2185/2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice di rinvio valuterà inoltre l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2 (“quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento (…)”).

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 2185/2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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