Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26570 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1444-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.B. nella qualità di socia della ELLEMME SAS di S.B. & C. cancellata il *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3339/1/2016 della COMMISSIONE TIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di S.B., quale socia della Ellemme s.a.s. di S.B. e c., società cancellata il *****, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.

La parte intimata non si è costituita.

Il ricorso è inammissibile non essendo stato il plico raccomandato contenente il ricorso per cassazione mai consegnato alla parte intimata, risultando sconosciuto la parte destinataria all’indirizzo indicato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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