LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28162-2017 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E CORRDIDONI, 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PASSIATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DAMASCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2936/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
R.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, col quale era stato accertato un maggior reddito per presunta distribuzione di utili extracontabili della società a ristretta base SUDAUTO srl, anno d’imposta 2006, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento, motivato, per il quale non vi era obbligo di contraddittorio e legittima la presunzione di distribuzione utili in mancanza di idonea prova contraria.
L’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con dichiarazione del 3 maggio 2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per aderire alla definizione dei debiti L. n. 145 del 2018, ex art. 1 commi 184 e 185.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese Così deciso in Roma, il 12 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 18 ottobre 2019