Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26637 del 18/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16451-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA N 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6817/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di T.G. del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso, avente ad oggetto le ritenute effettuate dall’ENEL a titolo di Irpef su indennità di liquidazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, a seguito di riassunzione del giudizio in sede di rinvio disposto da questa Corte (con sentenza n. 14000/2016), in riforma della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo e deposita successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo, prospettante violazione di legge, per violazione e falsa applicazione degli artt. art. 384 e 394 c.p.c. e connessa violazione art. 42 (ora 45) TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, della L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3 e artt. 16 e 17 (ora 17 e 19) Tuir è infondato.

2. La CTR ha dato corretta applicazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio laddove, sulla base della perizia giurata, allegata all’atto di riassunzione – ove si prendeva atto che le somme rivenienti dalla previdenza integrativa aziendale (PIA) rientravano nel patrimonio Enel senza impiego di capitali accantonati sul mercato – ha ritenuto che “l’impiego interno di capitali non può ritenersi equipollente all’impiego sul mercato” con conseguente non assoggettabilità di parte dell’indennità all’aliquota del 12,50%.

2.2. Questa Corte, con numerose pronunce, in adesione e in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 13642/2011, ha, nella specifica materia, ritenuto necessario, ai fini dell’affermazione di applicabilità dell’aliquota del 12,50% sul rendimento che la stessa venisse preceduta dalla verifica, da effettuarsi dal giudice di merito, se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali fossero stati i risultati di tale investimento, ed in quale modo fosse stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” (cfr. tra le tante Cass. n. 29583/2011; n. 8320/2012; n. 22492/2013; n. 25106/2014; n. 21466/2014)).

2.3.1 principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza citata sono stati ulteriormente specificati da Cass. n. 10285/2017 e n. 21423/2017, le quali hanno chiarito che sono da considerare provenienti da liquidazione del cd. “rendimento, le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato -non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”.

2.4. Infine, secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali, “Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato identifica la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito, rappresentata dall’essere questo il risultato degli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata. L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo L. n. 482 del 1985, ex art. 6, si giustifica, quindi, in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41 (ora 44), comma 1, lett. g – quater), e art. 42 (ora 45), comma 4. Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel t.u.i.r., quali ipotesi omogenee di redditi di capitale. Solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (Cass. sent. nn. 16116/2018; v. anche n. 10285/2017 e n. 24525/2017 sopra citate). E’ però da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poichè tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato (Cass. n. 5436/18, cfr. Cass. n. 4941/18).

2.5. La CTR ha dato corretta applicazione ai principi enucleati dalla giurisprudenza.

3. Il ricorso va conseguentemente rigettato e le spese liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500, 00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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