Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26656 del 18/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29645-2018 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARA MANFREDI e FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 51075/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi la Corte d’Appello di Perugia, competente per territorio a giudicare sul giudizio in oggetto, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con il decreto di cui in epigrafe la Corte d’appello di Roma, investita dell’opposizione proposta da S.C. avverso il decreto con il quale il Consigliere designato della medesima Corte aveva declinato la propria competenza a conoscere del giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, confermò la dichiarata incompetenza, affermando la competenza della Corte d’appello di Perugia;

ritenuto che avverso la statuizione della Corte d’appello la S. propone istanza di regolamento, ulteriormente illustrata da memoria e che l’Avvocatura generale dello Stato è rimasta intimata;

ritenuto che per la ricorrente il radicamento di competenza, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, deve intendersi nel senso che la competenza a decidere sulla domanda di equa riparazione è della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice avanti al quale il processo presupposto ha avuto un qualunque svolgimento, nel caso epilogato in una declaratoria di incompetenza;

considerato che l’istanza non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

– la materia, regolata ratione temporis dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, siccome modificato dalla L. n. 208 del 2015, entrata in vigore l’1/11/2016, individua il giudice competente a decidere sulla domanda di equa riparazione nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale “si è svolto il primo grado del processo presupposto”;

– con una tale espressione il legislatore ha inteso fare riferimento al giudice che ha conosciuto del processo presupposto, che non può, pertanto, identificarsi con il giudice del luogo ove il processo sia stato solo incardinato, implicando la consapevole riforma legislativa il superamento del criterio di collegamento ancorato al mero inizio del processo, il quale peraltro potrebbe prestarsi a facili distorsioni e abusi (potendosi ipotizzare la volontaria presentazione della domanda presso giudice incompetente, al solo fine di radicarne così la competenza e “sceglierlo”);

– si porrebbe nel nulla la riforma legislativa ove, attraverso una interpretazione riduttiva, e, peraltro, in contrasto con il significato semantico dell’espressione utilizzata dalla legge, non solo il verbo svolgere fosse equiparato, come par ovvio doversi escludere, ai verbi incardinare o iniziare, ma anche reputare soddisfattivo un qualunque svolgimento, anche se attraverso esso il giudice si sia limitato a declinare la propria competenza, senza definire il processo;

– nel caso di specie il giudizio presupposto, con il quale venne esaminata la domanda di equa riparazione, si concluse presso la Corte d’appello di Perugia, dopo che la Corte romana aveva negato la propria competenza (non rileva se a torto o ragione), con la conseguenza che correttamente la competenza è stata ora declinata dalla Corte di Roma in favore di quella di Perugia;

considerato che non deve farsi luogo a statuizione sulle spese poichè la pubblica amministrazione non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di regolamento di competenza e conferma la competenza della Corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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