Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26657 del 21/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauto – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8070-2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 13230/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. – A.J. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto con cui Il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. L’amministrazione intimata non spiega difese.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della convenzione di Ginevra, art. 1, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Il primo motivo, volto a lamentare il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, è inammissibile, laddove denuncia violazione di legge, giacchè non pone comprensibilmente in discussione il significato e la portata applicativa della norma richiamata in rubrica, ma mira esclusivamente a ribaltare il giudizio di merito svolto dal Tribunale, il quale ha ritenuto complessivamente non credibile la vicenda riferita dal richiedente, sia in considerazione della genericità della narrazione concernente la sua condizione di omosessualità, sia in ragione della mancata spiegazione dell’indisponibilità di documenti di identità, sia per aver fornito dichiarazioni non coerenti e non plausibili.

Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonchè di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia, nel caso di specie ricorrente, dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Il motivo è parimenti inammissibile laddove denuncia omessa considerazione di fatti, giacchè nel ricorso non vi è menzione di alcun fatto, inteso come specifico fatto storico, che il giudice avrebbe omesso di considerare, tale da ribaltare, se considerato, l’esito della decisione adottata, ma, come si diceva poc’anzi, vi è una critica rivolta alla decisione impugnata, che, nell’escludere la credibilità del richiedente, non avrebbe rettamente valutato il materiale istruttorio disponibile.

5.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che si protrae per 23 pagine essenzialmente riempite con trascrizioni di massime giurisprudenziali e di documenti concernenti la situazione del paese di origine del ricorrente, il Pakistan, volto a censurare il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria: una volta ritenuto totalmente privo di credibilità il racconto del ricorrente in ordine alla propria condizione di omosessualità, non solo il Tribunale non era tenuto ad alcun dovere di cooperazione istruttoria, ma non v’era evidentemente modo di pervenire all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, domanda proprio su quella condizione fondata.

5.3. – Anche il terzo motivo è inammissibile. Anche in questo caso il vizio di violazione di legge non è richiamato a sproposito, giacchè non attiene al significato e all’interpretazione delle norme sulla protezione umanitaria, ma lamenta che il tribunale abbia nella specie ritenuto insussistenti particolari fattori di vulnerabilità tali da giustificare tale protezione. Neppure a proposito è richiamato il vizio di omesso esame di fatti decisivi, giacchè nuovamente si sollecita una diversa considerazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Per di più, per quanto riguarda la questione dell’integrazione del richiedente in Italia, è agevole osservare il ricorso è totalmente carente del requisito dell’autosufficienza, dal momento che non vi viene illustrato da dove detta situazione di integrazione dovrebbe mai essere desunta.

6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472