Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26660 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15976-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimata –

ah/verso la sentenza n. 1707/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto avverso la sentenza n. 219/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania in accoglimento del ricorso proposto da T.F. avverso avviso di accertamento relativi a rettifica imposte IRPEF ed Iva per l’anno 2003;

la contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE 1.1. è infondato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza impugnata per “motivazione omessa o apparente” laddove era stato affermato che alla fattispecie non potesse applicarsi la sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12;

1.2. va infatti rilevato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. S.U. n. 22232/2016); “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione “apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un, n. 8053/2014);

1.3. la motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta dalle anomalie sostanziali individuate nei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali;

1.4. la CTR infatti ha ben individuato le fonti del proprio convincimento circa la tardività dell’appello dell’Ufficio finanziario aderendo alle difese dell’appellata relativamente alla mancata applicabilità dei termini previsti dall’art. 39 cit., trattandosi, nella specie, secondo la CTR, di controversia di valore superiore ad Euro 20.000,00;

2.1. è invece fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di norme di diritto (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e art. 327 c.p.c.) 2.2. dall’esame dell’avviso di accertamento impugnato (ritualmente trascritto in ricorso) emerge infatti che erano state accertate maggiori imposte IRPEF, Add. Reg., IRAP ed IVA per un importo inferiore ad Euro 20.000,00, non considerando l’ulteriore indicazione di maggiori contributi previdenziali;

2.3. sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. nn. 1407/2017, 22255/2011), secondo cui, in base alla previsione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, (conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111), sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. c, (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo;

2.4. ne consegue che i contributi previdenziali, non costituendo i medesimi oggetto di liti fiscali, non potevano essere calcolati nel valore della lite delle controversie definibili ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, a cui si applicava la sospensione di cui si è detto;

2.5. la sentenza impugnata risulta, dunque, in contrasto con i principi sopra enunciati, avendo ritenuto che nel caso in esame il valore della lite comprendesse anche l’importo relativo ai maggiori contributi previdenziali e che non potesse applicarsi, ai fini della tempestività dell’appello, la sospensione dei termini processuali di cui all’art. 39 cit.;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il primo motivo, va accolto il secondo motivo di ricorso con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, in accoglimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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