Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26661 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19350-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO QUARTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2241/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, annullava il provvedimento di irrogazione di sanzioni a carico di S.G., ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione dello stesso formulata in appello.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso la parte intimata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., e art. 345 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,24,32,53,57 e 61. La CTR avrebbe dichiarato la nullità del provvedimento impugnato per assenza di sottoscrizione, ancorchè tale vizio non fosse stato proposto dalla parte contribuente in primo grado.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione del principio dell’onere della prova, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 novies, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40,41 bis, 42 e 56.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame degli altri due.

Ed invero, questa Corte ha chiarito che nella disciplina delle imposte sui redditi, “l’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva” (Cass. n. 9736 del 2016, n. 22800 del 2015); ma ha precisato che “è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità: in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si è dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015, non essendo stata rilevata d’ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore” (Cass. n. 22810 del 2015).

Si è pure aggiunto che la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio, come nella specie – Cass. n. 13126 del 24/06/2016, Cass. n. 30275/2017 -;

Orbene, la CTR, esaminando la questione relativa alla validità della sottoscrizione dell’atto di accertamento proposta in fase di appello, ha modificato inammissibilmente le ragioni di censura esposte originariamente nel ricorso introduttivo di primo grado – cfr. Cass., n. 22662/2014, ove si precisa che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto -.

Nè sposta i termini della questione la natura sanzionatoria dell’atto impugnato, lo stesso risultando comunque assoggettato al sistema di impugnazione degli atti amministrativi generali.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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