Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26664 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28463-2017 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 147, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LULLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 18435/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE O.L. propone ricorso, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., n. 4, contro l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale ufficio controlli di *****, per la revocazione dell’ordinanza n. 18435 pubblicata in data 26 luglio 2017, con la quale questa Corte – adita in controversia concernente avviso di accertamento col quale l’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2004, il presunto corrispettivo della cessione di una licenza taxi – ha ritenuto infondate le tre censure prospettate dal contribuente e per l’effetto ha rigettato il ricorso.

La parte intimata non si è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo proposto il ricorrente evidenzia l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Corte nell’esame della seconda censura del ricorso per cassazione. Il ricorrente rileva che l’infondatezza del motivo deriverebbe da una erronea supposizione del giudice di legittimità circa la condizione di dipendente di O.L.. Secondo il costrutto difensivo tale circostanza “non è mai stata messa in discussione dall’Agenzia ed è stato un elemento di fatto definitivamente acquisito nel procedimento”, pertanto nella sentenza gravata “si sarebbe dovuto concludere che l’importo oggetto di accertamento non andava tassato, in quanto la licenza per l’esercizio del servizio pubblico taxi non può qualificarsi come un bene relativo all’impresa”.

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti, la doglianza del ricorrente si appunta su una circostanza – quella relativa alla natura del rapporto fra il contribuente e la cooperativa – che è stata oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione, la quale ha escluso l’esistenza di elementi probatori idonei a confermare che il contribuente fosse dipendente della cooperativa. Tanto esclude di potere ravvisare un errore revocatorio, nemmeno risultando che la Corte abbia omesso di esaminare il secondo motivo di ricorso, come erroneamente prospettato dal ricorrente.

Peraltro la prospettazione del ricorrente è priva dei caratteri della decisività, prospettando un errore revocatorio concernente un elemento – quello della dipendenza – che, nella statuizione di questa Corte, non ha assunto portata decisiva. Dall’ordinanza gravata, invero, risulta che il rigetto del secondo motivo di ricorso per cassazione trae fondamento dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, come ivi testualmente precisato, “il corrispettivo per la cessione di licenza taxi non presenta alcun collegamento con l’eventuale rapporto di lavoro tra il cedente e la società cooperativa, la quale resta estranea alla vendita”.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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