Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26677 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17789-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.MAR.FA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3552/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata l’01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in contenzioso su impugnazione di cartella di pagamento per Ires anno 2006 notificata a I.MAR.FA. srl D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per adeguamento da studi di settore ha accolto l’appello della società. La CTR ha ritenuto che l’importo erroneamente riportato nella dichiarazione dei redditi (rigo 16 mod. RF Unico 2007) costituiva un errore materiale agevolmente rilevabile dal testo della dichiarazione in quanto il suddetto rigo RF16 era “compilato solo in parte; il suddetto importo non viene conteggiato nel totale delle variazioni in aumento di cui al rigo RF36 e soprattutto non viene riportato nei maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento agli studi di settore per il 2006, di cui al rigo VA42”. In base alla giurisprudenza sulla emendabilità dell’errore nella dichiarazione accoglieva pertanto l’appello della contribuente.

I.MAR.FA. srl è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo consentita l’emendabilità dell’errore in relazione a dichiarazione di volontà contenuta nella dichiarazione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in tema di imposte dirette (cfr. Cass. sez. unite 30 giugno 2016, n. 13378) che il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 e s.s. c.c. (cfr. Cass. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; sez. 5, 24 aprile 2018, n. 10029; sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 610; sez. 5, ord 15 dicembre 2017, n. 30172).

2.2.E’ stato altresì statuito che in tema di dichiarazione dei redditi, la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività, è da considerarsi negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull’entità del tributo da versare, vincolando l’attività di accertamento dell’ufficio, sicchè, nell’ipotesi di errore, la stessa è emendabile solo entro il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, e non anche nel corso del processo (Cass. n. 14550 del 06/06/2018).

2.3.Nel caso di specie, la dichiarazione contenente l’intendimento di adeguarsi al parametro del reddito previsto per un determinato settore di attività è da considerarsi atto negoziale, perchè incide sulla determinazione della base imponibile e sull’entità del tributo da versare. Essa, pertanto è emendabile in caso di errore solo nel termine espressamente concesso nel menzionato D.P.R. n. 322 del 1993, art. 2, comma 8-bis, di cui, peraltro, la parte contribuente non risulta essersi avvalsa., Al contrario, la predetta dichiarazione non è modificabile dal contribuente nel processo. Si tratta, infatti, di indicazioni volte a mutare la base imponibile e le somme da versare e perciò inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale (in termini, Cass. 13/04/2012, n. 5852) e comunque non originanti da errore di calcolo o materiale ovvero da errori generati dall’ignoranza di elementi di conoscenza successivamente acquisiti.

3. Ne consegue che va accolto il ricorso, avendo i giudici del merito ritenuto emendabile la dichiarazione dei redditi, anche in difetto della dichiarazione integrativa disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1993, art. 2, comma 8-bis; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), il ricorso va deciso nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Stante l’esito del giudizio nelle fasi di merito e l’epoca in cui è iniziato il procedimento, le spese dei gradi di merito possono essere compensate. Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019

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