LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20279-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
HYSTER YALE ITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 259/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione, da parte di Nacco Materials Handling spa, oggi Hister Yale Italia spa, di cartella di pagamento notificata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per presunto omesso versamento del secondo acconto Ires/Irap anno 2007, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
La C.T.R. ha ritenuto applicabile alla fattispecie la modifica legislativa (di cui al D.L. n. 81 del 2007, art. 15 bis, comma 9, conv. in L. n. 127 del 2007), che consentiva di aumentare la deducibilità dei costi di alcuni beni, con conseguente recupero della maggiori somme di cui tener conto ai fini del versamento della seconda rata di acconto. Richiama le norme (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 7 e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis), che consentono la correzione della dichiarazione dei redditi, trattandosi nella fattispecie di mero errore che ha determinato una maggiore imposta.
La società è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.L. n. 81 del 2007, art. 15 bis, commi 9 e 10; L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 266 e 403; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 7, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto trattarsi di errore materiale e non del risultato di una precisa scelta della contribuente in relazione alla rideterminazione dell’acconto.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in tema di imposte dirette (cfr. Cass. sez. unite 30 giugno 2016, n. 13378) che il principio di generale emendabilità della dichiarazione comporta che il giudice tributario, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione e di dichiarazione integrativa proposta oltre i termini di cui al D.P.R. n. 322 del 1988, art. 8, comma 2 bis, possa tener conto degli elementi addotti per le deduzioni, sempre che sia dimostrato in concreto dal contribuente o non sia controverso tra le parti, la sussistenza dei requisiti sostanziali che le giustifichino.
2.2. La giurisprudenza successiva si è venuta consolidando nel senso che il suddetto principio è comunque riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio della generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 e s.s. c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 24 aprile 2018, n. 10029; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. sez. 5, ord 15 dicembre 2017, n. 30172).
2.3.Non vi è dubbio, nella fattispecie in esame, che il ricalcolo dell’acconto IRAP secondo la nuova disposizione si poneva come oggetto di una scelta demandata al contribuente, alla stregua del tenore letterale della norma del citato D.L. n. 81 del 2007, art. 15 bis, che, dopo aver previsto che “I maggiori importi deducibili” per l’anno precedente, “sono recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo”, ha poi, al comma 10, stabilito che “Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286”.
2.4.Va pertanto applicato il principio, di recente riaffermato in analoga fattispecie, secondo cui in tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all’ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e s.s. c.c. (Cass. n. 25596 del 12/10/2018).
3. La sentenza impugnata, in contrasto con i suindicati principi, va pertanto cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
4. Vanno compensate le spese dei gradi di merito, stante il consolidarsi della citata giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo; vanno dichiarate irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019