Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26679 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17933-2018 proposto da:

D.E.L., in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTV 3, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CUFARI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BERTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3426/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 per Irpef, Iva e Irap;

che il ricorrente aveva dedotto che in sede di rogito notarile era stato esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5%, con preclusione di ogni accertamento e che l’avviso di accertamento sarebbe stato nullo in quanto l’Agenzia l’aveva notificato prima del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dall’ultimo processo verbale;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente ritenendo che “la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prevede espressamente l’obbligo di contraddittorio per i controlli mediante accessi, ispezioni e verifiche e solo in queste ipotesi deve essere applicato”;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’art. 12, comma 7, citato troverebbe applicazione non solo agli accertamenti avvenuti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche condotte materialmente presso i luoghi deputati all’esercizio dell’attività del contribuente ma anche in ipotesi – come nella specie – di attività istruttoria, di controllo e verifica che ivi non venga condotta ma che si svolge presso gli uffici della stessa Amministrazione finanziaria;

considerato che, secondo questa Corte:

la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27623; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25692);

il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non deve essere rispettato nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali del contribuente medesimo (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27732);

il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420);

gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all’ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti all’Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21391);

ritenuto che nella specie la CTR si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha ritenuto non applicabile la citata L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in una ipotesi di verifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria non presso i locali del contribuente ma ” a tavolino”, ossia presso gli uffici dell’Amministrazione stessa, senza peraltro che il contribuente neppure abbia indicato le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo e quali pregiudizi in concreto avrebbe ricevuto dal mancato rispetto del suddetto termine, anche in considerazione della circostanza che, durante il procedimento amministrativo di verifica, il contribuente è stato interpellato e ha avuto la possibilità di interloquire depositando documentazione e presentando giustificazioni dei movimenti bancari, come ammesso dallo stesso contribuente nel suo ricorso;

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi non avendo l’Agenzia delle entrate apprestato difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019

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