Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26685 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19453-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI VINCIGUERRA;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO GIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Considerato che la contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento relativa alle imposte IRPEF ed IVA deducendo che la stessa non era stata ritualmente notificata; che la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che la cartella era stata notificata regolarmente il 5 gennaio 2008 a mani del padre dichiaratosi convivente;

che contro tale decisione proponeva appello la contribuente lamentando la nullità della notifica e, nel merito, eccependo la prescrizione dei tributi richiesti: la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello perchè qualora la notifica sia effettuata a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario (nella specie: il padre) deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso (nella specie: la figlia); riteneva inoltre infondata l’eccezione di prescrizione;

che il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo, mentre Riscossione Sicilia s.p.a. si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè artt. 138 e 139 c.p.c., in quanto, la notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell’art. 139 c.p.c. solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare;

ritenuto che il motivo è infondato in quanto la notifica è nulla e non inesistente e si è perfezionata per raggiungimento dello scopo;

considerato infatti che, secondo questa Corte, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (Cass., SU, 20 luglio 2016, n. 14916): nella specie dunque non assume rilievo decisivo ai fini dell’inesistenza della notifica la circostanza che il padre della contribuente che ha ricevuto la notifica non fosse convivente con la stessa;

considerato poi che, in tema di appello nel processo tributario, la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell’atto di gravame determina l’inesistenza dello stesso solo allorchè manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell’ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. 13 settembre 2017, n. 21273): nella specie questo collegamento è ravvisabile nella circostanza che destinatario della notifica è stato il padre della contribuente, il quale ha dichiarato di essere con lei convivente;

considerato inoltre che questa Corte ha altresì affermato: “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561);

l’invalida notifica dell’avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass. 9 maggio 2018, n. 11043): nella specie la contribuente ha nel merito eccepito la prescrizione dei tributi; inoltre il contribuente che voglia far valere la nullità della notifica deve, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo essa abbia cagionato (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967);

il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (Cass. 9 maggio 2018, n. 11051): nella specie proprio il ricorso avverso suddetta cartella, contenente come detto anche una difesa nel merito, dimostra inequivocabilmente che la notifica ha raggiunto lo scopo di porre la contribuente a conoscenza del contenuto dell’atto notificato;

ritenuto dunque che l’eventuale invalidità della notifica è comunque sanata per raggiungimento dello scopo;

ritenuto conseguentemente che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 ottobre 2019

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