Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26700 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4592-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CAD 2005 EUROPA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 974/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva parzialmente accolto l’appello della CAD 2005 Europa contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di La Spezia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di rettifica per dazi doganali, relativo all’anno 2010.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

che la CTR avrebbe dichiarato non dovute le sole sanzioni, ancorchè nè con l’atto introduttivo del giudizio, nè col successivo atto di appello, la società avesse contestato l’irrogazione delle sanzioni, fra l’altro mai comminate;

che l’intimata non ha resistito;

che il motivo è infondato;

che incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della domanda, sostituisca la causa petendi dedotta in giudizio con una differente, fondata su un fatto diverso da quello allegato (Sez. 3, n. 9087 del 19/04/2006);

che, nella specie, l’atto di appello contestava l’intera debenza del pagamento e che, attraverso l’impugnazione, si faceva dunque riferimento implicito anche alle sanzioni, da ritenersi comprese nel complesso della domanda;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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