LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4949-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3989/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di P.E. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un diniego di rimborso IRPEF, per l’anno 2012.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente escluso l’assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite in forza di una sentenza del giudice del lavoro;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che, in data 17 maggio 2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015);
che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019