Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26709 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16823-2018 proposto da:

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO -FRANCESCO GAIANTINI;

– ricorrente –

contro

FERROVIENORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL LIDO 24/B, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BIANCHI SCHIERHOLZ, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28319/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.

RILEVATO

che:

Allianz S.p.A. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. in riferimento a Cass. sez. 3, 28 novembre 2017 n. 28319, sulla base di un unico motivo denunciante errore di fatto consistente nella supposta pretesa assenza di prova del fatto che la polizza in ordine alla quale si discuteva si inserisse nell’ambito di un’attività commerciale esercitata da Allianz S.p.A. in un ramo assicurativo e quindi con carattere di sistematicità nei riguardi del mercato.

Si è difesa con controricorso Ferrovienord S.p.A..

CONSIDERATO

che:

La sentenza impugnata, a pagina 18, così osserva: “Non risulta in alcun modo comprovato e neppure allegato che il negozio di garanzia autonoma si inserisca nell’ambito di un’attività commerciale svolta in modo sistematico da Allianz S.p.A., trattandosi peraltro di questione inerente accertamento di fatto precluso in sede di legittimità…”.

Si tratta, quindi, di un inciso motivazionale inserito ad abundantiam, dal momento che il suo contenuto, appunto, è di merito e quindi la Suprema Corte nella sentenza de qua riconosce che non rientra nel suo thema decidendum.

E’ pertanto evidente l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 20.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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