LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26058-2017 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato RADDUSA PIETRO, rappresentata e difesa dagli avvocati BELLAVIA GIACOMO, COSTANZO UGO;
– ricorrente –
contro
M.A., S.S.D. VIAGRANDE CALCIO A 5 SRL, ora S.S.D. CATANIA FC LIBRINO CALCIO A 5 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati BATTIATO DOMENICO, ESTERINI GIOVANNI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1525/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI ENRICO.
RILEVATO
Che:
C.N. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Trecastagni S.S.D. Viagrande Calcio a 5 a.r.l. e M.A. chiedendo il risarcimento del danno cagionato ad immobile concesso in locazione, nonchè il pagamento di oneri condominiali, spese per utenze e canoni non pagati. Il giudice adito accolse parzialmente la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 1.880,15 oltre accessori. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti. Con sentenza di data 28 marzo 2017 il Tribunale di Catania accolse l’appello, dichiarando la competenza del Tribunale di Catania ed annullando la sentenza impugnata, con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado.
Osservò il Tribunale che, trattandosi di controversia in materia di locazione, ricorreva la competenza per materia del Tribunale e che, richiamando Cass. n. 22958 del 2010, mancava la richiesta dell’appellante di decisione della causa nel merito.
Ha proposto ricorso per cassazione C.N. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, avendo la controversia per oggetto il pagamento di prestazione pecuniaria nei limiti del valore di Euro 5.000,00, sussiste la competenza del Giudice di Pace e che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, sono cause relative a beni mobili anche quelle che si riferiscano a diritti tendenti all’attuazione di un obbligo pecuniario, ancorchè collegato ad un diritto reale immobiliare.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. Osserva la ricorrente che in coerenza al principio della soccombenza le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei convenuti.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza del Tribunale che decida, in sede d’appello, in ordine alla competenza del giudice di pace deve essere impugnata esclusivamente mediante regolamento di competenza, essendo irrilevante che avverso le decisioni del giudice di pace, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., non sia proponibile tale mezzo d’impugnazione; ne consegue che il ricorso per cassazione eventualmente proposto è inammissibile (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20304; 22 settembre 2015, n. 18734; 23 maggio 2011, n. 11300; 22 novembre 2010, n. 22959). Pur convertendo il proposto ricorso in istanza di regolamento di competenza, si tratterebbe comunque di ricorso tardivo, non essendo stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dalla comunicazione della sentenza impugnata, come accertato sulla base delle informazioni attinte d’ufficio in base alle quali la sentenza risulta comunicata in data 28 marzo 2017 (mentre la notifica del ricorso risulta richiesta il 29 ottobre 2017).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019