Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26724 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27443/2018 proposto da:

B.M.K., elettivamente domiciliato in Torino Via Moretta 3 presso lo studio dell’avvocato Barbara Cattelan che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 12.2.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado, che aveva rigettato la domanda di B.M.K., cittadino del Senegal, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto non fondata la censura afferente il giudizio di non credibilità del richiedente, avendo, a sua volta, ritenuto non attendibili le sue dichiarazioni (costui aveva riferito di essere fuggito dal Senegal in ragione della sua omosessualità, dopo che l’amico con cui aveva avuto una relazione affettiva lo aveva denunciato).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, ritenendo che i rilievi in ordine all’inattendibilità complessiva del dichiarante si riflettessero anche su tale richiesta.

Ha proposto ricorso per cassazione B.M.K. affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. e art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis e art. 16 dir. 2013/32/UE.

Lamenta il ricorrente la natura speculativa della motivazione con cui il provvedimento impugnato ha ritenuto inattendibile il suo racconto (era inverosimile che l’amico con cui ha avuto una relazione lo avesse denunciato di omosessualità, così autodenunciandosi ed esponendosi agli stessi rischi di riprovazione sociale e legale e, peraltro, tale racconto non farebbe emergere alcun processo di elaborazione interiore).

Evidenzia di aver intrapreso il percorso di elaborazione del proprio vissuto e del proprio orientamento sessuale frequentando l’associazione Arcigay di *****.

Lamenta, altresì, ricorrente che la Corte aveva omesso di considerare la circostanza, già dedotta innanzi ad entrambi i giudici di merito, che nel centro di accoglienza di ***** in cui era ospitato aveva avuto un litigio, degenerato in uno scontro fisico, con connazionali provenienti da un villaggio vicino, i quali lo avevano offeso e denigrato per la sua omosessualità.

Il ricorrente giustifica il suo silenzio alla Commissione Territoriale in ordine alla sua omossessualità con la mancata elaborazione del suo percorso, con la paura di subire ritorsioni, discriminazioni e violenze.

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto – l’episodio del centro di accoglienza di ***** sopra descritto (di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata ma che, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ha dimostrato di aver dedotto ad entrambi i giudici di merito, indicando le pagine degli atti processuali in cui è stato trattato tale punto) – che ha indiscutibilmente una portata decisiva ai fini della decisione.

Tale episodio del ***** era stato allegato dal richiedente per dimostrare che il suo orientamento omosessuale non era una finzione, tanto è vero che, ancor prima dell’introduzione del giudizio – momento in cui lo stesso si sarebbe inventato la storia della sua omosessualità – era stato coinvolto in una scontro fisico originato dalle offese dallo stesso ricevute da connazionali proprio a causa di tale suo orientamento.

Tenuto conto che la Corte d’Appello ha respinto le domande di protezione internazionale e umanitaria non avendo creduto all’orientamento omosessuale del ricorrente (diversamente, data la legislazione repressiva del Senegal su tale materia non avrebbe potuto rigettare tout court le istanze del ricorrente), l’omesso esame di un possibile elemento decisivo di riscontro alla tesi sostenuta dal ricorrente appare idoneo ad inficiare l’iter logico argomentativo della decisione di secondo grado.

Deve quindi accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e disporsi il rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e dispone il rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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