Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26729 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16593-2018 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MIRKO FAGIANI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 10.9.2016 B.S. chiedeva al Tribunale di Spoleto di accertare il suo diritto di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per causa di matrimonio. Allegava in particolare di aver contratto matrimonio con una cittadina italiana nel 2005 e che da tale unione era nata nel 2006 una figlia. Riferiva ancora di aver presentato regolare domanda nel 2013 e che da allora nessun provvedimento era stato adottato dall’Amministrazione.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno contestando l’incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, per essere competente sulla domanda il Tribunale di Roma, l’inammissibilità del ricorso perchè introdotto nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. e non nelle forme ordinarie, ed infine il vizio del contraddittorio derivante dall’omessa citazione del Pubblico Ministero, la cui partecipazione è necessaria nelle controversie in materia di status delle persone.

Con provvedimento del 12.9.2017 il Tribunale di Spoleto dichiarava inammissibile il ricorso condannando il B. alle spese del grado.

Interponeva appello l’odierno ricorrente e si costituiva in seconde cure il Ministero resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 182/2018, la Corte di Appello di Perugia dichiarava inammissibile l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado. In particolare, il giudice di seconde cure rilevava che l’appello era stato proposto con atto notificato dopo il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato previsto dall’art. 702-quater c.p.c. Secondo la Corte umbra, poichè il Tribunale di Spoleto aveva qualificato l’azione come ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il giudizio di gravame doveva essere regolato dalle norme previste per il rito indicato dal giudice di prima istanza, a prescindere dalla correttezza di detta indicazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.S. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 168 bis e 50 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare che la causa, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, era stata decisa dal Tribunale di Spoleto in composizione monocratica anzichè collegiale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 156 e 159 c.p.c. perchè la Corte umbra avrebbe omesso di applicare il principio di conservazione degli effetti dell’atto di impugnazione. Ad avviso del B. l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo in quanto in ogni caso esso aveva raggiunto il suo effetto tipico.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha qualificato la domanda come ricorso ex art. 702-bis c.p.c., omettendo di rilevare che il ricorrente aveva proposto una questione di status, in particolare invocando l’accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Ciò avrebbe dovuto comportare, in applicazione di quanto disposto dall’art. 50 c.p.c., la remissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l’assegnazione al Collegio, che avrebbe -salva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, la cui necessaria partecipazione ai giudizi in materia di status è prevista dall’art. 70 c.p.c. – potuto decidere il ricorso.

Il primo giudice, viceversa, ha dichiarato inammissibile il ricorso del B. senza tener conto dell’effettivo contenuto della domanda proposta dal ricorrente medesimo. In tal modo, il Tribunale ha pronunciato una sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla composizione, monocratica o collegiale, del giudice chiamato a pronunciarsi sulla specifica domanda giudiziale (nella specie, sulla questione di status). La Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della prima decisione, per effetto del rinvio operato dall’art. 50-quater all’art. 161 c.p.c., comma 1, e conseguentemente pronunciarsi sulla domanda, avendo il B. contestato, con i motivi di appello, proprio l’inquadramento della domanda fatto proprio dal primo giudice e la decisione da quest’ultimo adottata in composizione non collegiale, senza poter rimettere la causa al primo giudice essendo comunque la predetta Corte territoriale anche giudice del merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28040 del 25/11/2008, Rv.605399; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20623 del 07/10/2011, Rv.620478; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13907 del 18/06/2014, Rv.631509, Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 16186 del 20/06/2018, Rv.650188).

La Corte perugina, anzichè ravvisare l’errore commesso dal Tribunale e decidere nel merito della domanda, ha ritenuto che l’errata qualificazione proposta dal primo giudice si riflettesse sul regime dell’impugnazione e ne comportasse l’inammissibilità per omesso rispetto, da parte appellante, del termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 702-quater c.p.c.

Tale ratio è da ritenere palesemente erronea, posto che il giudice di seconde cure al quale l’appellante formuli, inter alia, la questione relativa al corretto inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal giudice di primo grado, contestando che quest’ultimo abbia assunto in forma monocratica una decisione in materia di competenza collegiale, non può esimersi dall’esaminare la fondatezza del motivo di appello. Da ciò deriva che l’errore eventualmente commesso dal Tribunale non può riflettersi anche sul regime del gravame, che va regolato sulla base dei principi e delle norme previste dal rito effettivamente previsto dalla legge, e non da quello diverso erroneamente applicato dal giudice di prima istanza. Men che meno quando tale ultimo rito è contraddistinto da termini maggiormente rigorosi e ristretti rispetto a quelli previsti dal rito che avrebbe dovuto essere applicato alla fattispecie.

Nel caso specifico, poichè il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia – relativa a questione di status – facendo riferimento al rito ordinario collegiale, e non invece a quello sommario di cui all’art. 702-bis c.p.c., il termine per proporre appello non poteva comunque essere quello previsto dall’art. 702-quater c.p.c. Quest’ultimo si riferisce infatti esclusivamente al giudizio sommario di cognizione ed è pertanto applicabile soltanto a condizione che la controversia possa essere decisa nelle forme previste da tale specifico rito. Quando invece, come nel caso di specie, si evidenzi che il primo giudice abbia errato nell’applicare il rito sommario di cognizione, il giudizio di impugnazione va necessariamente celebrato nel rispetto delle norme previste dal rito ordinario di cognizione, non essendo ipotizzabile che l’errore commesso dal Tribunale, se rilevato dalla Corte di seconda istanza, possa comportare effetto alcuno sul giudizio di appello, che deve comunque svolgersi secondo il rito corretto previsto in relazione alla domanda specificamente posta dalle parti.

Diversamente argomentando si perverrebbe all’assurdo secondo cui la decisione adottata dal Tribunale, pur essendo nulla alla luce di quanto previsto dal combinato – disposto dell’art. 50-bis c.p.c. e art. 161 c.p.c., comma 1, conserverebbe effetti preclusivi a carico della parte appellante, alla quale sarebbe imposto in via di fatto il rispetto di un termine di impugnazione più breve rispetto a quello che sarebbe previsto dal rito correttamente applicabile, con conseguente irragionevole compressione del suo diritto di azione e difesa in giudizio.

In definitiva, si deve ritenere che nell’ambito delle contestazioni mosse dal B., in grado di appello, circa la qualificazione della domanda da parte del primo giudice, fosse compresa anche la denuncia dell’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale e che quindi sia stato rispettato il principio di necessaria deduzione del vizio come motivo di appello, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata.

Il ricorso va di conseguenza accolto e decisione impugnata dev’essere cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale dovrà esaminare nel merito la domanda del ricorrente in conformità ai principi esposti in motivazione, applicando al caso di specie le norme previste per il giudizio ordinario di composizione da svolgersi, alla luce dell’oggetto della predetta domanda, in composizione collegiale con partecipazione necessaria del Pubblico Ministero.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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