Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26730 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17329-2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 906/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 3.2.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione cd. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione O.D., che veniva respinta dal Tribunale di Perugia con decisione dell’11.3.2017.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 906/2017, la Corte di Appello di Perugia rigettava l’impugnazione proposta dall’ O. avverso la decisione di prime cure, compensando tra le parti le spese di lite.

Ambedue i giudici di merito ritenevano non credibile il racconto del richiedente la protezione, il quale aveva riferito che il padre aveva aderito ad una setta, alla quale alla morte del genitore gli era stato chiesto di aderire a sua volta, e di essersi risolto ad allontanarsi dal Paese in quanto colpito da malattia derivata dal suo rifiuto di adesione alla predetta setta. L’affiliazione alla setta aveva infatti base volontaria, essa esercitava la sua influenza soltanto in alcune aree rurali dello Stato di ***** e la Nigeria -Paese di provenienza del richiedente la protezione – era comunque in grado di offrirgli adeguata tutela dalle eventuali minacce subite.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione O.D. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato la situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria.

Con il terzo motivo, logicamente connesso al primo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e la mancata concessione della tutela umanitaria, alla luce delle effettive condizioni interne del proprio Paese di provenienza.

Le due censure si prestano ad un esame congiunto in quanto entrambi riguardano l’apprezzamento, operato dal giudice di merito, delle condizioni del Paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria.

Esse tuttavia non colgono la ratio della decisione impugnata, con la quale la Corte di Appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione all’ O. della protezione internazionale o umanitaria non già in base alla valutazione della condizione interna della Nigeria (suo Paese di origine) bensì in quanto ha ritenuto non provato il potere intimidatorio della setta che il ricorrente aveva allegato a base del proprio racconto. Nè la prima, nè la terza censura, attingono specificamente questa ratio, nè allegano alcuna considerazione atta a far presumere che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito – la setta fosse dotata di poteri di intimidazione di tal forza da causare una compressione dei diritti fondamentali dell’individuo. Il ricorrente si limita infatti a proporre generiche allegazioni sulla gravità del contesto interno della Nigeria, senza tuttavia in alcun modo collegare dette considerazioni con il caso specifico, ed in particolare con la peculiare natura della forza intimidatoria della setta che egli aveva allegato a base del proprio racconto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, che erano state confermate anche in sede giudiziaria.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica in modo specifico quali sarebbero le sue dichiarazioni che il giudice di merito non avrebbe considerato. Solo a pag.9 del ricorso si afferma, in modo del tutto generico, che l’ O. avrebbe lamentato “che il suo Paese non sarebbe in grado di proteggerlo” ma tale allegazione, per la sua estrema genericità, non è certamente sufficiente a porre questa Corte in grado di apprezzare in quale misura si sarebbe verificato l’omesso esame denunciato. Omesso esame che, peraltro, neppure sussiste -quantomeno nei termini generici lamentati dal ricorrente- posto che la Corte di Appello ha espressamente affermato che “non c’è ragione per ritenere che lo stato della Nigeria non sia in grado di proteggere il richiedente dalle violenze della setta”(cfr. pag.4).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Essendo stato il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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