Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26746 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 963-2018 proposto da:

R.L.I., C.E., C.M.T., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCESCO, rappresentate e difese dall’avvocato PAOLO MASCARO;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, C.A., P.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 843/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NIARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che non vi è in atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a P.M.T. e C.A.;

ritenuto che si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale quanto alla prima, e processuale quanto alla seconda.

P.Q.M.

visto l’art. 291 c.p.c., fissa termine alla parte ricorrente di gg. 90 dal deposito della presente ordinanza per rinnovare la suddetta notifica; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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