Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26747 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 14431 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del rappresentante per procura Antonio De Giorgi rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Nocco (C.F.: NCC MHL 72C57 1330C)

– ricorrente –

nei confronti di PEDONE Giuseppe Pietro Paolo (C.F.: PDN GPP 81P28 E882A) rappresentato e difeso dall’avvocato Pietrantonio De Nuzzo (C.F.:

DNZ PRN 65T20 G098V)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2860/2017, pubblicata in data 6 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

MOTIVI L’Agenzia ricorrente risulta costituita in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro e non dell’Avvocatura Generale dello Stato. Sulla validità di una siffatta costituzione è sorta una questione interpretativa, rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte e in attesa di decisione.

E’ pertanto necessario un rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso in attesa di tale decisione.

Dagli atti, inoltre, emerge che la sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria (sentenza n. 2335/2016) con la quale è stata accolta l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria proposta dal P. (decisione dalla quale dipende la successiva sentenza che ha riconosciuto al P. stesso il risarcimento del danno per l’iscrizione illegittima, oggetto del presente ricorso) è stata impugnata davanti a questa Corte. Il giudizio è tuttora pendente, secondo quanto riferiscono le parti, ed è opportuno verificarne l’esito.

P.Q.M.

La Corte:

– rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Così deciso in Roma, iL 25 settembre 2019.

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