LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22828-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 208/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/03/2018;
udita la relazione della causa svolta partecipata del 25/09/2019 dal ANTONIETTA SCRIMA.
RITENUTO
che:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro, avv. Alfonso Papa Malatesta, ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di A.L. e avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, pubblicata in data 8 marzo 2018, con la quale, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello proposto da Equitalia Nord S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 635/2014 e in riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata la prescrizione delle sole cartelle n. ***** e n. ***** ed è stata ridotta la relativa ipoteca dell’importo corrispondente a quanto non più dovuto in virtù della dichiarata prescrizione delle predette cartelle, con compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio di merito;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO
che:
il Primo Presidente, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 18350/2019 del 9 luglio 2019 della Terza Sezione Civile, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione di massima di particolare importanza concernente la rappresentanza in giudizio della neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione e, in particolare, l’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, la facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro;
la questione rimessa all’esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso all’esame.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 18350/2019 del 9 luglio 2019.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019