Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26754 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16802-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SCETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BALLABIO, UMBERTO BALLABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 1708/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO.

La Corte, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

RILEVA che:

con ricorso in data 27 luglio 2011 TELECOM ITALIA S.p.A. appellava la sentenza n. 477/2011, con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione della medesima società al decreto ingiuntivo n. 60 del 16 settembre 2010, emesso a favore del Dott. J.A. per l’importo di Euro 118.128,34 oltre interessi legali a titolo di rimborso spese legali sostenute dal medesimo;

la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1002 in data 30 ottobre 2014 – 20 gennaio 2015 rigettava l’interposto gravame, con la condanna altresì della società alla rifusione delle ulteriori spese di lite liquidate in complessivi Euro 6000 oltre accessori come per legge;

avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione TELECOM ITALIA S.p.A. come da atto in data 7 luglio 2015, affidato a due motivi, cui ha resistito il dottor J. mediante controricorso del 27 luglio 2015.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo TELECOM Italia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto l’obbligo a carico della società del rimborso delle spese legali, sostenute dallo J., a prescindere dalla circostanza dell’esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti di azienda, assumendo che la motivazione posta a sostegno della impugnata sentenza si risolveva in una violazione dei criteri interpretativi dei contratti, tenuto conto che tra le parti in data 18 aprile 2007 era stato stipulato un accordo transattivo in sede sindacale per la risoluzione del rapporto di lavoro con TELECOM Italia a far data dal 18 marzo dello stesso anno, laddove si era previsto che il gruppo Telecom Italia confermava il mantenimento delle tutele previste dall’art. 15 del vigente contratto collettivo, sicchè l’esplicito richiamo dell’anzidetta disposizione contrattuale collettiva stava incontestabilmente ad indicare che le parti avevano voluto riconoscere le spese del giudizio soltanto ed esclusivamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 15 menzionato, non avendo invece voluto estendere detta tutela anche nel caso, come quello in esame, in cui i comportamenti illeciti erano avvenuti con abuso della posizione aziendale ed in danno della società. Se, infatti, l’azienda avesse inteso effettivamente riconoscere i presupposti di applicabilità della suddetta norma, tanto valeva assumere un impegno diretto a farsi carico delle spese del giudizio penale a favore del dirigente, di modo che non vi sarebbe stata alcuna ragione per richiamare, come invece avvenuto, il succitato art. 15. Per contro, il rinvio formale recettizio ad una norma del contratto collettivo significava che la società avrebbe assunto la corrispondente obbligazione soltanto ed esclusivamente ricorrendo i presupposti di applicabilità di quella norma. L’interpretazione del contratto non poteva eseguirsi in palese contrasto con le parole utilizzate dai contraenti nell’accordo medesimo. In altri termini, non si poteva piegare l’interpretazione del testo del verbale di accordo sino a non riconoscere alcuna valenza alla disposizione di fonte contrattuale collettiva, esplicitamente richiamata nel testo della conciliazione. Nè, secondo la ricorrente, alcun indizio diverso poteva trarsi dal pagamento delle parcelle successivamente alla transazione, allorchè non erano ancora emersi chiari connotati del comportamento addebitato all'(ex) dipendente, nè i rilevantissimi danni arrecati all’immagine dell’azienda, nè tantomeno lo sviamento dalle funzioni proprie dell’ex dirigente. Pertanto, attesa la responsabilità dell’intimato nei fatti per i quali era stato incriminato ed atteso l’ambito nel quale operava l’anzidetto art. 15, le relative spese erano state allora sostenute dalla società convenuta, pur difettandone i presupposti ma costituendo, viceversa, un indebito che andava restituito;

con il secondo motivo è stata, altresì, denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., laddove si era ritenuta assorbita ogni altra questione relativa all’interpretazione dell’art. 15 menzionato nell’ambito del verbale di conciliazione. Tale motivazione, infatti, si risolveva in una violazione dei criteri interpretativi, avuto riguardo al testo della clausola contrattuale di cui all’art. 15 in tema di responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione del dirigente, occorrendo la ricerca, anche al di là del significato proprio delle parole adoperate, della comune intenzione dei contraenti. Ed era, quindi, ovvio nello specifico che la garanzia del rimborso delle spese legali fosse da considerarsi esclusa non solo nei casi di sentenza passata in giudicato di accertamento del dolo o della colpa grave del dirigente, ma anche nell’ipotesi di fatti commessi sviando dall’esercizio delle funzioni attribuite, sicchè il nesso di connessione con il ruolo aziendale cessi, quanto meno sostanzialmente, di essere diretto, per divenire meramente indiretto ovvero occasionale. Inoltre, il diritto al rimborso era da considerarsi escluso anche nell’ipotesi di fatti commessi in danno dell’azienda. Al contrario, l’interpretazione operata dalla Corte d’Appello, che aveva escluso in radice ogni questione circa il significato da attribuire alla disposizione di fonte contrattuale collettiva, comportava una palese violazione dei canoni di interpretazione del verbale di conciliazione, generando risultati paradossali e illogici. Ad avviso della società ricorrente, affinchè potesse riconoscersi il beneficio di cui all’art. 15 erano necessarie le seguenti condizioni, tra loro concorrenti e che si aggiungevano all’assenza di una sentenza passata in giudicato con accertamento di dolo e colpa grave: diretto collegamento tra i fatti e la funzione aziendale ricoperta, senza sviamento della stessa; perseguimento di un interesse aziendale giuridicamente tutelabile dall’ordinamento; utilizzo di mezzi che non espongano il datore di lavoro ad un danno. Diversamente opinando, un’altra interpretazione, oltre ad essere sfornita di ogni senso logico, genererebbe anche una violazione dell’art. 1346 c.c., poichè l’oggetto della prestazione di uno dei contraenti, nella specie il dirigente, risulterebbe illecito e quindi causa di nullità del vincolo obbligatorio. Nel richiamare la menzionata giurisprudenza, ad avviso di parte ricorrente si imponeva anzitutto la verifica dell’esistenza di un nesso causale tra le mansioni ed il fatto di cui veniva imputato il dirigente, verifica da condussi alla luce di un criterio oggettivo basato sull’esistenza di un nesso di congruità tra il fatto e le mansioni affidate. Doveva, quindi, escludersi in primo luogo ogni forma di responsabilità dell’azienda in caso di condotta dirigenziale recante un danno al datore di lavoro. Una siffatta conclusione era, altresì, conforme al canone di buon senso e di ragionevolezza, dal momento che risulterebbe palesemente insensato prevedere una responsabilità aziendale in caso di un procedimento penale per fatti concernenti reati commessi in danno di parte datoriale, per i quali la stessa azienda potrebbe costituirsi parte civile. D’altro canto, interpretato ai sensi dell’art. 1363 c.c. il cit. art. 15, comma 4 con riferimento al comma 1 medesima clausola, la responsabilità ivi contemplata non poteva che essere quella verso terzi, donde l’ulteriore corollario in forza del quale il comportamento direttamente connesso l’esercizio delle funzioni assegnate al dirigente non può mai integrare una condotta recante danno al datore di lavoro. L’espressione “fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuite (gli) andava quindi intesa nel senso di escludere ogni responsabilità a carico della società: per comportamenti contrari ai doveri tipici del dirigente; comportamenti dannosi per l’azienda o posti in essere dal dirigente al fine di conseguire un proprio vantaggio personale; condotte attuate dal dirigente in esecuzione di ordini illeciti dei propri superiori. Era quindi necessario, affinchè potesse affermarsi l’esistenza di una responsabilità aziendale, che le condotte poste in essere fossero assistite da un rapporto di connessione necessaria ed oggettiva con le funzioni contrattualmente assegnate al dirigente o con i doveri connotanti la sua posizione apicale, in modo che possa ritenersi esistente una connessione stretta ed oggettiva, imposta dall’avverbio “direttamente”, tra il fatto compiuto e le funzioni svolte, convenute tra le parti. Tutto ciò stava a significare, secondo la società ricorrente, che l’art. 15, comma 7 introduceva un limite ulteriore rispetto a quelli già desumibili dal comma 4 cit. articolo, con l’effetto di limitare l’obbligo di rimborso da parte aziendale ai soli casi di colpa lieve. In altri termini, ad avviso di TELECOM ITALIA, il comma 4 agiva come limite operante ex ante, mentre il limite di cui al comma 7 agiva ex post, proprio in quei casi in cui la condotta del dirigente apparisse direttamente connessa con l’esercizio delle funzioni attribuite, ma ove la sussistenza del dolo della colpa grave fosse stata accertata alla fine del processo. Al contrarlo nessuno degli elementi descritti, agevolmente desumibili dalla corretta interpretazione dell’art. 15 secondo i canoni di ermeneutica più ragionevoli e rispondente alla comune intenzione dei contraenti, era contenuto nella sentenza impugnata;

tanto premesso, in via preliminare si osserva come parte ricorrente abbia omesso di riprodurre per intero il testo della conciliazione stipulata in sede sindacale il 13 marzo 2007, nonchè i motivi di appello a sostegno del gravame di cui al ricorso (motivi riportati soltanto per estrema sintesi, riproducendo invece lo storico di lite riassunto alle pagine 2, 3 e 4 della sentenza qui impugnata), nonchè l’intervenuto deposito ex art. 369 c.p.c. del c.c.n.l. – con testo integrale – del contratto collettivo, sulla cui asserita violazione l’impugnazione altresì evidentemente si fonda (cfr. del resto anche l’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 6), essendo perciò insufficiente la trascrizione del solo art. 15 (v. anche la genericità dell’indice in calce al ricorso, sub. pag. 13: “A. Procura speciale; 8. Sentenza impugnata; C. Fascicoli dei gradi precedenti”);

nemmeno sono stati riprodotti i capi di imputazione per i reati in relazione ai quali la ricorrente TELECOM ritiene inoperante nella specie l’art. 15 del c.c.n.l. (difetta comunque prova di giudicato penale di condanna al riguardo), non bastando, evidentemente, le vaghe notizie fornite in proposito sub punti da 3 a 8 del ricorso per cassazione (pagine 3 e 4: nota vicenda delle illegittime intrusioni nelle reti informatiche di soggetti terzi ad opera della funzione aziendale che avrebbe dovuto occuparsi invece…; ordinanze di applicazione delle misure coercitive notificate dall’autorità giudiziaria per cui il Dott. J. veniva accusato dei reati di associazione per delinquere, accesso abusivo ad un sistema informatico e intercettazione telematica… a totale insaputa della Società,…non riconducibili all’attività assegnatagli dalla convenuta, laddove il coinvolgimento nelle indagini penali del Dott. J. per meglio dire era il frutto dello sviamento dei compiuti a lui assegnati dell’abuso dei mezzi e degli strumenti aziendali…, infine evidenziando che la sentenza n. 1782/2010 del Tribunale di Milano, giudice Dott. Visonà, non era passata in giudicato, per cui la società si apprestava a depositare ricorso in appello nei termini di legge);

non possono, dunque, neanche dirsi accertati con apposite pronunce giudiziali di merito il dolo o la colpa grave, che impedirebbero il rimborso ex art. 15 del contratto collettivo (cfr. tra l’altro ancora la genericità dell’elenco della prodotta documentazione in calce al ricorso de quo, pag. 13. Sul punto già si è pronunciata tra le stesse parti questa Corte con l’ordinanza della Sezione VI – L, n. 17231 in data 8 giugno/19 agosto 2016, emessa sul ricorso proposto da TELECOM ITALIA S.p.a. contro J.A., avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 13/02/2014, depositata il 04/2014, che aveva respinto il gravame della società, confermato la decisione di primo grado, modificando la motivazione nel senso di ritenere inapplicabile l’invocata disposizione del contratto collettivo nazionale in tema di spese legali per la difesa nel processo penale, per fatti che asseritamente illeciti. Quindi, Telecom Italia S.p.a. aveva proposto ricorso, affidato a due motivi con i quali veniva denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e, ferma l’interpretazione della contrattazione collettiva evocata, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. L’illustrazione del primo mezzo d’impugnazione era consistita nella denuncia dell’ambito di applicazione e dell’interpretazione dell’art. 15 del c.c.n.l. Dirigenti Aziende Industriali: “… Per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) non solo risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito ma, laddove il ricorso per cassazione si fondi su di essa, che venga anche prodotta in uno con il ricorso stesso (art. 369 c.p.c., n. 4).

12. Va, poi, considerato che, se pure è vero che la Corte di legittimità, nell’esercizio del potere di interpretare i contratti collettivi nazionali, deve potere disporre di tutti gli elementi occorrenti per la ricostruzione della volontà contrattuale, per decidere una volta per tutte sull’interpretazione delle clausole, onde assicurare quell’uniformità e certezza che è lo scopo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come attualmente formulato, tuttavia vi è un diverso atteggiarsi del concetto di “conoscibilità” della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) – che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un “fatto”, almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri, jura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un c.c.n.l. del pubblico impiego….

14. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall’iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio.

15. Se è vero, poi, che ai sensi dell’art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell’ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l’onere delle parti, che vogliano far valere l’applicazione di un determinato contratto collettivo, di provarne l’esistenza e di produrlo in giudizio (si tratta, dunque, di una discrezionalità limitata alla rilevanza del contratto o accordo collettivo ai fini della decisione e solo il giudizio positivo di rilevanza dà luogo ad un dovere di acquisizione).

16. Nè questa Corte può esaminare il contenuto di contratti collettivi nazionali in virtù del principio jura novit curia che, come detto, presuppone una conoscibilità della fonte normativa rispetto alla quale non risultino di ostacolo preclusioni allegative e deduttive.

17. Nella specie il predetto contratto collettivo nazionale non risulta prodotto con il ricorso per cassazione e si è omesso di precisare in quale sede processuale sarebbe stato eventualmente prodotto, nelle fasi di merito, e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarlo in questa sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito. In definitiva, il ricorso deve dichiararsi improcedibile, l’ulteriore censura risultando assorbita dalla declaratoria, in rito, sul primo mezzo d’impugnazione….”);

orbene, nel caso qui in esame con la sentenza numero 1002/14, pubblicata il 20 gennaio 2015, la Corte di merito nel ritenere l’infondatezza dell’interposto gravame ha giudicato decisivo ed assorbente il rilievo che delle spese in questione la società si era fatta carico in sede di conciliazione sindacale del 13 marzo 2007, laddove si leggeva delle dimissioni del dipendente, riaffermandosi al punto 9 la piena vigenza dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti del settore. Ad avviso della Corte distrettuale, l’intesa tra le parti era intervenuta quando la società, diversamente da quanto sostenuto con l’appello, aveva piena contezza del procedimento penale a carico dell’appellato, attore sostanziale in primo grado, sia perchè l’esistenza dello stesso ne era stata comunicata prontamente mediante posta elettronica dal medesimo dirigente fin dal 1 marzo 2007, sia perchè l’indagine penale aveva avuto vastissima eco dei mezzi d’informazione, sia perchè il datore di lavoro aveva saldato le prime due fatture delle spese legali, una delle quali risalente al 30 novembre 2007, e cioè ad epoca successiva in cui, nell’ottobre dello stesso anno, contro l’attore era stata già emessa ordinanza di misura cautelare coercitiva – arresti domiciliari – nonchè di sequestro. Era allora evidente, secondo la Corte territoriale, che riaffermando al momento delle dimissioni del dipendente la vigenza dell’art. 15 citato, le parti avessero inteso, quale elemento dell’accordo, che da parte sua lo J. si dimetteva e la società gli avrebbe pagato le spese del giudizio penale – o dei giudizi penali – a suo carico. In altri termini, l’accordo di cui al verbale di conciliazione in esame rappresentava in sostanza – più che semplici dimissioni del dipendente – una pattuizione complessa nella quale il dirigente e il datore di lavoro si erano accordati per una risoluzione consensuale a fronte di un corrispettivo, che includeva anche la presa in carico delle spese penali. Nè la circostanza che ciò fosse stato previsto attraverso il richiamo all’art. 15 significava che l’accollo delle spese legali fosse condizionato ai presupposti di cui alla disposizione della contrattazione collettiva in esame. Infatti, una simile formulazione tecnica della clausola – che avrebbe potuto essere più semplicemente stilata affermando che la società si assumeva l’obbligo del pagamento delle spese del processo penale pendente- si giustificava con il rilievo che permetteva di ricomprendere nell’obbligo di rimborso delle spese legali anche eventuali procedimenti penali successivi alla sottoscrizione della conciliazione. Tale opzione interpretativa, con conseguente fondatezza della domanda di parte attrice, risultava confermata poi dal comportamento successivo osservato dalle parti, in particolare dal consapevole pagamento delle due menzionate fatture, che il tribunale aveva correttamente utilizzato quale canone interpretativo dell’accordo ai sensi dell’art. 1363 c.c. Ogni altra questione circa il significato da attribuire alla norma collettiva doveva, quindi, intendersi assorbita. E parimenti infondata era la riproposizione della censura in ordine alla parcella già respinta dal primo giudicante; pertanto, la Corte di merito nella specie ha, congruamente e con adeguato percorso argomentativo, senza pretermettere nemmeno alcuna circostanza di fatto e decisiva rilevante, accertato la comune intenzione dei contraenti, nei sensi anzidetti, mediante il complessivo accordo raggiunto con il verbale di conciliazione in data 13-03-2007 (di cui la società ricorrente ha trascritto però un solo passo – v. pg. 5 del ricorso: “Il gruppo Telecom Italia conferma nei confronti del sig. J.A. il mantenimento delle tutele previste dall’art. 15 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Produttrici di beni e servizi”, sicchè anche sul piano letterale il rinvio, per relationem, sembrerebbe limitato alla conferma del mantenimento delle tutele di cui al menzionato art. 15, poichè in caso contrario sarebbe stata necessaria anche una maggiore precisione, nel senso di richiamare integralmente la disciplina ivi prevista), enunciando quindi anche le ragioni per cui tale ricostruzione assorbiva ogni altra questione, in quanto superflua ed irrilevante, inerente al significato da riconoscere alla menzionata norma collettiva;

non si ravvisano, pertanto, nella specie, alla stregua peraltro anche delle carenti allegazioni e produzioni (artt. 366 e 369 c.p.c.), concreti e fondati elementi di cognizione, da cui poter desumere l’asserita violazione delle norme di legge rubricate nelle anzidette due censure, norme che, per contro, risultano esser state debitamente osservate dalla Corte milanese, avuto riguardo al loro combinato disposto, per cui, ex art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti), nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, aggiungendosi inoltre che per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre ai sensi, poi, dell’art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole, nella specie peraltro ostacolata dalle già rilevate lacune del ricorso) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 3772 del 25/02/2004, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata – peraltro nel caso qui in esame opera ratione temporis la nuova formulazione, attualmente vigente, dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa – e più favorevole – interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

Conformi Cass. I civ. n. 13643 del 22/07/2004, nonchè II civ. n. 18134 del 09/09/2004. V. parimenti Cass. II civ. n. 11342 del 17/06/2004: in tema di interpretazione del contratto ed al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o dei vizi di ragionamento, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 c.c. e ss., ma è necessaria invece la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato. Ne consegue che la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità. Conformi Cass. n. 16099 del 2003, nonchè Cass. I civ. n. 10420 del 18/05/2005);

invero, poi, in sede di ricorso per cassazione per quanto concerne l’interpretazione dei contratti le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione propugnata dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. III civ. n. 28319 del 28/11/2017. Conforme, Cass. I civ. n. 16987 del 27/06/2018. In senso analogo Cass. III civ. n. 24539 del 20/11/2009, n. 16254 del 25/09/2012, I civ. n. 6125 del 17/03/2014. V. parimenti Cass. I civ. n. 27136 del 15/11/2017, id. n. 15471 del 22/06/2017. Similmente, cfr. ancora Cass. I civ. n. 10131 del 02/05/2006 ed in senso pressochè conforme v. anche Cass. III civ. n. 11193 del 17/07/2003);

pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese, ricorrendo, inoltre, le condizioni di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, atteso l’esito del tutto negativo della proposta impugnazione.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi Euro =5000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00=, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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