LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8131-2017 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI;
– ricorrente –
contro
SALINI IMPREGILO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2017, R. G. N. 1210/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere;
udito l’Avvocato MARCO DA VILLA per delega verbale dell’avvocato BRUNO COSSU.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica in data 20/1/2017, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto il ricorso proposto da G.M. nei confronti della s.p.a. Salini Impregilo, intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 28/10/2014 perchè ritorsivo e/o discriminatorio, o comunque illegittimo per violazione dei criteri di scelta e degli obblighi di repechage, oltre che degli impegni assunti con accordi conclusivi della procedura del 2013 e di quella reiterata nel 2014.
Avverso tale decisione G.M. ha interposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la Salini Impregilo s.p.a..
All’esito di deposito di note illustrative, la causa, già chiamata in adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Con atto depositato in data 1/7/2019 le parti assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato tout court di aver definito in via transattiva le questioni dedotte in giudizio.
L’atto va interpretato in termini di rinuncia al ricorso, che comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.) e, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della camera di consiglio collegiale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008).
L’adesione manifestata dalla Salini Impregilo s.p.a. alla rinuncia espressa dal G., dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019