LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15322/2014 proposto da:
F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NOTO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO CELESTE;
I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEANO 247, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CICCAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO VINCI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 184/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/02/2014 R.G.N. 68/2012.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato estinto il giudizio intrapreso da F.P. nei confronti del Comune di Noto e di I.F. inteso ad ottenere l’annullamento e la rettifica della graduatoria per l’avviamento al lavoro di un giardiniere caposquadra presso il Comune di Noto;
2. riteneva la Corte territoriale che la mancata tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ordinario – ex art. 50 c.p.c., del giudizio in precedenza promosso innanzi al giudice amministrativo e definito con declaratoria del Consiglio di Giustizia Amministrativa del difetto di giurisdizione di tale giudice in favore del giudice ordinario comportasse, per effetto della transiatio iudicii, l’estinzione dell’unico giudizio;
3. aggiungeva che con il ricorso F. aveva voluto riproporre la domanda con finalità riassuntiva del giudizio prima intrapreso e invocando gli effetti della transiatio iudicii;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.P. affidato a tre motivi;
5. hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Noto e I.F.;
6. non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia ex 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59;
sostiene che la Corte territoriale abbia errato nell’applicare l’art. 50 c.p.c., che riguarda solo l’ipotesi di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, e rileva che il Giudice amministrativo non aveva fissato alcun termine per la riassunzione;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del principio di conservazione degli atti processuali ex art. 156 c.p.c.;
censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale considerato il ricorso in riassunzione come autonomo ricorso;
3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo;
lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’invocata richiesta di applicazione del principio di conservazione degli atti processuali costituisse domanda nuova;
4. il primo motivo è inammissibile;
4.1. non sono allegati gli atti processuali sui quali sono fondate le censure (è trascritto per intero solo il ricorso innanzi al Tribunale di Siracusa, non anche la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa in relazione alla quale è formulata la censura relativa alla affermata, erronea, mancata riassunzione nei termini di cui all’art. 50 c.p.c.);
4.2. in ogni caso il motivo è infondato;
4.3. la Corte di merito ha affermato che nel ricorso dinanzi al GO il F. avesse invocato, tra l’altro, gli effetti della transiatio iudicii ed una conferma è data dal contenuto del ricorso al Tribunale di Siracusa come trascritto nel ricorso per Cassazione (v. pagg. 3 e 4);
4.4. ed allora va fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo cui in tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall’art. 50 c.p.c. (v. Cass. 31 maggio 2017, n. 13734; Cass. 7 ottobre 2015, n. 2010);
4.5. la L. n. 69 del 2009, art. 59, ha introdotto, infatti, l’istituto della transiatio iudicii, meccanismo idoneo a trasferire il giudizio dinnanzi al giudice amministrativo, o altro giudice ritenuto munito di potere, attraverso il binomio sentenza declinatoria-riassunzione di parte, mantenendo salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande, ferme restando eventuali preclusioni maturate;
in sostanza il giudice ad quem, dinnanzi al quale avviene la riassunzione, eredita un giudizio nel medesimo stato in cui è stato abbandonato dal precedente giudice, favorendone la definizione in onore ai principi di celerità ed economia processuale;
nel giudizio riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, sono, infatti, conservate tutte le attività poste in essere e così gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, realizzandosi in tal modo la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione;
sempre ai sensi del citato art. 59, il regolamento di giurisdizione d’ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investito mediante “transiatio iudicii” fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate sulla questione di giurisdizione (v. Cass., Sez. Un., 2 luglio 2011, n. 15868; Cass., Sez. Un. 9 settembre 2010, n. 19256; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2010, n. 5022);
4.6. tutto ciò, ed in particolare la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda, presuppone, però, una riassunzione avvenuta nei termini di cui all’art. 50 c.p.c., situazione, questa, non sussistente nel caso si specie;
5. è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso che determina l’assorbimento del terzo;
5.1. va innanzitutto dato seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’ammissibilità di un motivo di ricorso, non costituisce condizione necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’osservanza, essendo invece necessario che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (v. Cass. 24 marzo 2006, n. 6671; Cass. 21 gennaio 2013, n. 1370; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);
5.2. ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge anzichè sotto quello dell’error in procedendo di cui all’ipotesi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (v. Cass., Sez. Un., n. 1370/2103 cit.);
5.3. nel caso in esame il motivo delinea in modo chiaro il tipo di censura prospettato e posto a base della richiesta annullamento della sentenza impugnata (“il ricorso in riassunzione poteva, anzi doveva, essere considerato e qualificato come un ordinario ricorso introduttivo di una autonoma controversia di merito… l’atto introduttivo in questione… possiede in sè tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale per essere considerato e qualificato anche come autonomo ricorso di merito”), per cui la formale contestazione in termini di violazione di legge non implica l’inammissibilità della censura;
5.4. si aggiunga che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo: in tale ipotesi, ove si assuma, come nella specie, che l’interpretazione dell’atto processuale di primo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene proposta (regolarmente ed a determinati fini erroneamente pretermessi), la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione dell’atto processuale e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (così Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012 n. 8077; Cass. 11 luglio 2007, n. 15496; Cass. 8 agosto 2003, n. 12022);
5.5. tanto precisato si osserva che un ricorso con il quale il giudizio dinanzi al giudice ordinario sia stato riassunto oltre il termine perentorio fissato della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, ben può essere considerato come nuovo ed autonomo ricorso, senza la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda come inizialmente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione;
5.6. ciò si evince dalla stessa giurisprudenza di questa Corte resa in materia di regolamento di giurisdizione e di diversa operatività per le parti e per il giudice adito, a seconda del tipo di atto proposto, di determinate preclusioni (v. Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014; Cass., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5493; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15868);
5.7. è stato, invero, affermato che, al fine di stabilire se innanzi al giudice adito dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione sia proseguito il processo originario o ne sia stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione e se contenga i requisiti previsti dall’art. 125 att. c.p.c., fra i quali il richiamo dell’atto introduttivo del precedente giudizio e l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione (v. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2276);
5.8. è stato anche ritenuto che l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poichè la particolare funzione dell’istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sè quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo: v. Cass. 10 luglio 2014, n. 15753);
5.9. dal complesso degli indicati principi può allora dedursi che, pur a fronte di una tardiva riassunzione, è possibile che l’atto introduttivo del giudizio, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito, possa essere considerato quale autonomo ricorso, ancorchè la parte ricorrente, in sede di principale (ed evidentemente più favorevole) prospettazione, abbia premesso di voler conservare gli effetti sostanziali e processuali di cui alla domanda proposta innanzi al GA;
5.10. soccorre al riguardo il principio generale secondo cui, quando un vizio riguardi solo il modo di esercizio di un potere processuale esistente ed individuabile, il procedimento conosce sempre la possibilità di conservare gli effetti derivanti dal contestuale esercizio di un altro potere egualmente esistente ed individuabile;
5.11. trattasi di una salvaguardia che consente alla parte di raggiungere lo scopo ultimo della giustiziabilità delle pretese in un contesto processuale in cui in cui sia stato assicurato il contraddittorio delle parti indicate quali legittimati passivi;
5.12. nel caso di specie il ricorso proposto da F.P. conteneva tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. e cioè l’indicazione delle parti, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali tale domanda era stata fondata, con le relative conclusioni, l’indicazione dei mezzi di prova ed in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
5.13. inoltre lo scopo cui il ricorrente tendeva (tutela giudiziale delle pretese in contraddittorio con le parti indicate quali contraddittori) era stato raggiunto per effetto della rituale costituzione in giudizio dei convenuti (dovendosi ricordare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto: v. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951);
5.14. ed allora il processo, ancorchè non tempestivamente riassunto per le ragioni subordinatamente evidenziate con riguardo al primo motivo di ricorso (con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda), non poteva essere dichiarato estinto essendo il ricorso comunque interpretabile quale atto introduttivo autonomo;
6. in conclusione, respinto per inammissibilità il primo motivo, va accolto il secondo, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte indicata in dispositivo la quale deciderà la controversia uniformandosi agli esposti principi enunciati in diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019
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