Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26771 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3175/2014 proposto da:

Sofit S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vodice n. 7, presso lo studio dell’avvocato D’Urbano Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato Straccia Emidio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Alumix S.p.a. in l.c.a., Ligestra S.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1223/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello de l’Aquila con sentenza n. 1223/2012 depositata l’8 novembre 2013, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’improponibilità della domanda spiegata dalla Sofit srl in liquidazione nei confronti della Alumix spa, avente ad oggetto la riduzione del prezzo di una fornitura, nonchè la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, previa compensazione del proprio credito con il controcredito della convenuta, in quanto la Sofit srl era già stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La Corte territoriale, inoltre, ha affermato che non risultava provato il conferimento di Alumix spa nella società Ligestra srl, non risultando dunque dimostrato il fatto da cui derivava, secondo la prospettazione dell’appellante, la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della debitrice.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso, con due motivi, la Sofit srl.

Ligestra srl ed Alumix spa sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato l’improcedibilità di tutte le domande proposte dall’odierna ricorrente, piuttosto che limitare tale pronuncia alla sola domanda di condanna, con esclusione di quelle di accertamento e di compensazione.

La ricorrente rileva, inoltre, di aver rinunciato, nel giudizio di appello, alla domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, limitandola al mero accertamento della propria pretesa creditoria, nonchè all’eccezione di compensazione, domande che non potevano pertanto dichiararsi improponibili.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev’essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in via ordinaria solo in un momento successivo, in sede di opposizione od impugnazione dello stato passivo, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se già proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della “par condicio creditorum” (Cass. 27679/2008).

Posto che il carattere di esclusività della verificazione dei crediti in ambito concorsuale concerne sia le azioni di condanna che quelle di mero accertamento, come del resto comunemente affermato in relazione alla procedura fallimentare, deve ritenersi irrilevante la successiva limitazione della domanda dell’odierna ricorrente, in sede di appello, al solo accertamento del credito.

Si osserva, peraltro, che la ricorrente ha omesso di riportare nel corpo del ricorso l’atto di impugnazione si da consentirne il diretto esame a questa Corte, ai fini di verificare la portata della dedotta rinuncia, in grado di appello, alla domanda di condanna.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110,115 e 116 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il trasferimento del patrimonio di Alumix spa nella Ligesta spa; in particolare la ricorrente deduce che, trattandosi di questione attinente alla successione di una parte nel processo, il giudice avrebbe dovuto prendere atto della dichiarazione del legale di Alumix e della mancata contestazione dell’odierna ricorrente già appellante e, conseguentemente, dichiarare venuta meno la ragione di improponibilità della domanda.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, con apprezzamento adeguato, ha infatti rilevato che non risultava provato il fatto costitutivo della chiusura della liquidazione coatta amministrativa, vale a dire il trasferimento ope legis del patrimonio Alumix spa a Ligestra srl, che la L. n. 296 del 2006 subordinava a determinati adempimenti(in particolare rendiconto finale presentato dal commissario liquidatore) e che dunque non poteva ritenersi provata la chiusura della liquidazione coatta amministrativa e la prosecuzione del processo nei confronti della società cessionaria.

Tale statuizione è conforme a diritto.

Non si tratta infatti di ritenere provata, in virtù della dichiarazione del procuratore e della non contestazione della non contestazione della controparte, la qualità di successore universale di un determinato soggetto, ma di accertare la cessazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, cui è assoggettata una parte del processo, accertamento per il quale non può ritenersi sufficiente la non controparte.

Non può inoltre tenersi conto della documentazione prodotta nel presente giudizio dalla ricorrente, attestante che già in pendenza del giudizio di appello si era verificata la cessazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, posto che, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, la produzione è inammissibile, in quanto effettuata in violazione dell’art. 372 c.p.c., trattandosi di documenti che avrebbero dovuto essere prodotti nei precedenti gradi del giudizio.

In ogni caso, l’accertamento della cessazione della liquidazione coatta amministrativa nel presente giudizio di cassazione deve ritenersi ininfluente, posto che la sottoposizione della convenuta alla suddetta procedura concorsuale (e conseguente esclusività dell’accertamento del passivo innanzi all’autorità amministrativa, L. Fall., ex artt. 201 e ss.), costituisce una situazione ostativa alla proposizione della domanda in via ordinaria, che non è suscettibile di essere sanata nel giudizio di cassazione.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che la curatela fallimentare non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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