Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26776 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27480/2015 proposto da:

G.G.A., C.C., elettivamente domiciliate in Roma, Via Garigliano n. 11, presso lo studio dell’avvocato Maione Nicola, rappresentate e difese dall’avvocato Liguori Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Gu.Sc., M.M., Z.R. (in proprio), elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell’avvocato Leppo Marco Fabio, che li rappresenta e difende unitamente allo stesso avvocato Z.R., giuste procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.M., L.R.G., S.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’avvocato Di Lello Carla, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bassi Vincenzo, giuste procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Golf Club Monticello A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’avvocato Di Lello Carla, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bassi Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Monticello Golf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’avvocato Di Lello Carla, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bassi Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2015 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/06/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, viene impugnata la sentenza del Tribunale di Como del 26 gennaio 2015, la quale ha: a) dichiarato inammissibili le domande proposte da P.F. ed altri contro i membri del consiglio direttivo dell’Associazione Golf Monticello, volte alla condanna dei medesimi per i danni agli attori direttamente cagionati in virtù della condotta gestoria; b) dichiarato inammissibili le domande proposte contro la medesima associazione, volte all’annullamento della deliberazione assunta il 23 ottobre 2010 ed alla conseguente caducazione di alcune clausole dello statuto, oltre che alla declaratoria d’insussistenza di obbligazioni verso la medesima ed alla condanna alle restituzioni dovute; c) respinto la domanda proposta contro la Monticello Golf s.r.l., volta all’accertamento di servitù di passaggio sui campi di golf di proprietà della medesima.

Resistono con distinti controricorsi i membri del consiglio direttivo P.M., L.R.G. e S.M., nonchè Gu.Sc., M.M. e Z.R., ed, infine, l’associazione e la società menzionate.

Le parti controricorrenti P.M., L.R.G. e S.M., l’associazione e la società hanno, altresì, depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il tribunale assemblato i fogli di conclusioni delle parti ed omesso la concisa esposizione dei fatti;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 c.c. e mancata applicazione degli artt. 18 e 38 c.c., sulla cui base le attrici ben avevano facoltà di chiedere il risarcimento dei danni direttamente patiti per fatto degli amministratori dell’associazione;

3) violazione dell’art. 2388 c.c. e del principio di impugnabilità da parte dell’associato delle delibere di associazione non riconosciuta lesive dei suo diritti.

2. – Il ricorso è inammissibile, per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Invero, questa Corte ha da tempo chiarito che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (e multis, Cass. 22 febbraio 2017, n. 4547; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26936; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26936; Cass. 28 settembre 2016, n. 19060; Cass. 26 marzo 2015, n. 6140; Cass. 12 febbraio 2015, n. 1784; Cass. 15 maggio 2014, n. 10722; e v. pure Cass. 27 settembre 2018, n. 23320).

Tutto ciò difetta nel caso presente, in cui il ricorso difetta totalmente di ogni illustrazione della fase processuale svoltasi avanti alla corte d’appello, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo.

3. – La condanna alle spese di lite segue la soccombenza; in favore dei controricorrenti a difesa comune, esse sono liquidate in forza del D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 4, comma 3.

Invero, si è già statuito che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. 30 ottobre 2017, n. 25803); e, quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose (Cass. 13 gennaio 2009, n. 476).

Del pari, alla luce del nuovo art. 4, comma 3, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, all’avvocato che “assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”: onde deve farsi applicazione del medesimo esposto principio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida: A) in favore, in via di solidarietà attiva, di P.M., L.R.G., S.M., Associazione Golf Monticello e Monticello Golf s.r.l., nella misura di Euro 5.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; B) in favore, in via di solidarietà attiva, di Gu.Sc., M.M. e Z.R., nella misura di Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte solidale dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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