Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26782 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 782/2015 proposto da:

COMUNE SANTA MARIA DI LICODIA, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Prof.

C.A., giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone 53, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Mingiardi, che lo rappresenta e difende giusta, giusta procura allegata al controricorso;

– controricorrente –

LICODIA ETNEA SOC. COOP. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1888/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 4/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1888/2013, depositata in data 1/10/2013, – in controversia promossa, con atto di citazione notificato nell’ottobre 2005, da C.P. nei confronti del Comune di Santa Maria di Licodia, concernente la determinazione dell’indennità di espropriazione e di quella di occupazione temporanea del fondo edificabile, di proprietà del primo, di mq 6.003, espropriato dal Comune convenuto, con decreto del 2005, per la costruzione di alloggi sociali, – ha determinato in Euro 282.100,00 oltre interessi l’indennità di espropriazione ed in Euro 33.770,85, oltre interessi, l’indennità di occupazione, ordinando al Comune il relativo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto, anzitutto, infondata l’eccezione di decadenza dell’azione, sollevata dal Comune, avendo l’attore, dopo l’emissione del decreto di esproprio ma prima della determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, chiesto la determinazione della giusta indennità; quindi, la Corte di merito ha ritenuto edificabile l’area espropriata, in quanto ricadente in zona C3, edilizia residenziale pubblica, condividendo la stima operata dal consulente tecnico nominato, ed ha ritenuto che, non operando l’art. 37 T.U.E., come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1 entrata in vigore nel gennaio 2008, essendosi il procedimento espropriativo concluso anteriormente, l’indennizzo era da ragguagliare al valore venale del fondo ed andava determinato sulla base di un indice di densità territoriale pari a 1,52 m3/m2, secondo la relazione del consulente tecnico, il quale aveva operato una media tra gli indici fondiari delle aree circostanti tenendo conto di strade, parcheggi e cubature (non essendo applicabile la detrazione prevista dall’art. 37 T.U.E., del 25%, invocata dalla cooperativa proprietaria).

Avverso la suddetta pronuncia, il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di C.P. (che resiste con controricorso).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c. e del principio ivi sancito di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992, rilevando che l’attore, con la citazione del 2005, non aveva contestato il criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ma solo la determinazione in concreto dell’indennità di espropriazione, cosicchè la Corte di merito, intervenuta la sentenza della Consulta n. 348/2007 di declaratoria dell’incostituzionalità della norma citata, non avrebbe potuto applicare lo ius supervenies; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.pc., della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 e dell’art. 37 T.U.E., come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 nonchè difetto di motivazione ed omesso esame su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla ritenuta non operatività dello ius superveniens rappresentato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 89 e 90 (con conseguente, ad es., abbattimento del 25% dell’importo determinato sul valore del bene espropriato, per effetto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37), atteso che il procedimento espropriativo non era affatto definito e chiuso, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 2359 del 1865, art. 39, D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 nonchè difetto di motivazione ed omesso esame su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al valore edificabile del terreno espropriato, non avendo la Corte di merito preso in considerazione tutte le contestazioni mosse dal consulente di parte del Comune all’elaborato peritale, limitandosi ad “appiattirsi sugli esiti della c.t.u.”; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 111 Cost., censurando la motivazione apodittica ed apparente della decisione impugnata, avendo la Corte di merito recepito acriticamente le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio che, sia nella prima relazione del 2009, sia in quella integrativa del 2011, non aveva saputo indicare le fonti di convincimento utilizzate per la stima sintetica nè le ragioni per cui aveva rigettato le osservazioni dei periti di parte.

2. La prima censura è infondata.

Invero, essendo venuto meno il criterio del valore agricolo medio (VAM), previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4, dichiarato incostituzionale da Corte Cost. n. 181 del 2011, la stima dell’indennità doveva essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, quale quello in oggetto (Cass. 21386/2011; Cass. 17868/2013; Cass. 26193/2016; Cass. 6527/2019).

Identico principio è stato affermato riguardo alla precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007: “in tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta venuto meno – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 – il criterio riduttivo dell’indennizzo di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile – sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea – il criterio generale del valore venale del bene fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39” (Cass. 14939/2010).

In definitiva, per costante giurisprudenza di questa Corte, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall’origine la dichiarazione colpita, con l’unico limite delle situazioni già consolidate, attraverso quegli eventi che l’ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto.

Nel caso di specie, il rapporto non è ancora esaurito perchè al momento in cui è intervenuta la sentenza n. 348/07, era ancora in corso (come lo è tuttora) la controversia sulla misura dell’indennità.

Il proprietario espropriato nella citazione del 2005 aveva comunque chiesto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, contestando la stima operata dall’Ente espropriante sulla base di una non corretta valutazione del bene, ed il giudizio era pendente al momento dell’intervento della Consulta.

Non ricorre pertanto il vizio denunciato di ultrapetizione.

3. La seconda censura è infondata, quanto al vizio di violazione di legge.

Il ricorrente si duole della mancata applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 come modificato dalla Legge finanziaria 2008 (L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89), contemplante ad es. l’abbattimento del 25% dell’indennità determinata in caso di interventi di riforma economico-sociale.

Deve darsi continuità all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale i criteri previsti dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, in quanto introdotti a modifica del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2 si applicano soltanto alle procedure espropriative soggette al predetto testo unico cioè quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 37, commi 1 e 2 mentre nelle procedure soggette al regime pregresso rivive la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato, atteso che la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i “procedimenti” amministrativi di espropriazione in corso, e non anche per i giudizi (Cass. 11480/2008; Cass. 14939/2100; Cass. 6798/2013; Cass. 6752/2014).

Correttamente dunque la Corte di merito ha escluso la operatività della decurtabilità del 25% del valore venale, che vale solo per i soli procedimenti espropriativi in corso e non è rilevante nei giudizi in corso (Cass. 28431/2008; Cass. 6752/2014; Cass. 20177/2017).

Il vizio motivazionale è inammissibile in quanto non formulato nel rispetto del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il terzo motivo è inammissibile, quanto al vizio di violazione di legge, essendo sostanzialmente rivolto a contestare le valutazioni di merito operate dalla Corte d’appello.

Non ricorre il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, denunciato pure nel terzo motivo, o di motivazione apparente, denunciato con il quarto motivo, avendo la Corte di merito esaminato le contestazioni mosse dal consulente del Comune, ritenendole, per un verso, in relazione al metodo di individuazione dell’indice fondiario, generiche, per difetto di indicazione di un criterio alternativo a quello utilizzato dal consulente ovvero in relazione al quantum del valore venale stimato dal consulente (effettuando accertamenti presso operatori di mercato), e, per altro verso, infondate, in relazione all’obiezione sollevata in ordine alla necessità di non considerare edificabile la parte di superficie destinata alla viabilità.

Non può pertanto ritenersi che la Corte d’appello si sia limitata a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio acriticamente, senza in alcun modo prendere in considerazione le precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (Cass. 4797/2007; Cass. 15147/2018).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 2 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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