LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 816/2015 proposto da:
COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ettore Rolli n. 24-C/11, presso lo studio dell’avvocato Arturo Sforza, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Calvani, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mocenigo n. 16, presso lo studio dell’avvocato Milena Piccolomini, rappresentato e difeso dall’avvocato Demetrio Damiani, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1520/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1520/2013, depositata in data 18/11/2013, – in controversia promossa, con citazione del febbraio 2009, da B.P. nei confronti del Comune di Bisceglie al fine di sentire determinare la giusta indennità di occupazione e di espropriazione di un fondo, di proprietà del primo, coltivato a vigneti, occupato dal 2007 ed espropriato nel novembre 2008, in attuazione di un PEEP, Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, “precedentemente concordato per l’ipotesi di cessione volontaria” – ha determinato, nella contumacia del Comune, l’indennità dovuta dall’amministrazione comunale in Euro 322.400,00, per l’espropriazione, ed in Euro 21.953,67, per l’occupazione, ordinando al Comune di depositare le predette somme presso la cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già eventualmente versato, oltre interessi legali da 4/11/2008.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il terreno in oggetto inserito in zona di espansione C2 destinata ad edilizia residenziale pubblica era edificabile e che, avendo il consulente tecnico d’ufficio nominato stimato il valore unitario in Euro 160,00 a mq, detto valore era congruo anche perchè già applicato in altre decisioni della Corte, per particelle diverse espropriate, ma aventi medesima ubicazione e medesime caratteristiche, non potendosi applicare la riduzione del 25% di cui all’art. 37 T.U.E. non essendo l’espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, nè essendo stata avanzata domanda di maggiorazione del 10% per il divario tra valore riconosciuto e valore offerto.
Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Bisceglie propone ricorso per cassazione, notificato il 30/12/2014 -12/1/2015, affidato a quattro motivi, nei confronti di B.P. (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Comune ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, nonchè carenza di istruttoria, falsa ed erronea presupposizione, omessa ed insufficiente motivazione su fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte di merito considerato (nella contumacia dell’Ente espropriante) che l’indennità di espropriazione, offerta nella misura di Euro 114.472,15 (Euro 56,81 al mq), era stata accettata, “senza riserva alcuna”, dall’espropriato, con atto dell’11/10/2007, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, e regolarmente corrisposta, nell’aprile (quanto all’80%), e nell’ottobre 2008 (quanto al residuo), al medesimo e quietanzata, come da documentazione, peraltro solo in questa sede prodotta, essendo il Comune rimasto contumace nel giudizio di merito, pur essendo il dato evincibile anche dal decreto definitivo di esproprio; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 244 del 2007 e del D.P.R. n. 327 del 2001, essendo la riforma del 2008 applicabile ai soli procedimenti espropriativi in corso e non a giudizi pendenti, cosicchè, nella specie, doveva applicarsi la disciplina previgente addirittura all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, risalendo la dichiarazione di pubblica utilità al 2000; 3) con il terzo motivo, l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte di merito apoditticamente fatto richiamo a precedenti della sezione, senza indicare le caratteristiche dei terreni utilizzati per la comparazione; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, in relazione alla ritenuta non operatività dell’abbattimento del 25% previsto dalla Riforma del 2007 per le aree edificabili destinate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, finalità invece esplicitamente perseguita dal Comune con il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare.
2. Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo, tuttavia, implicitamente, che il termine per impugnare la sentenza, emessa in data 6/9/2013, pubblicata il 18/11/2013, fosse di sei mesi per effetto della Novella di cui alla L. n. 69 del 2009 e non di un anno, termine che, invece, si applica ad i giudizi instaurati dopo il 4/7/2009, mentre il presente giudizio risulta instaurato con citazione del 19 e 22/2/2009 (come si evince dalla decisione impugnata).
Il termine di un anno, maggiorato della sospensione dei termini processuali, scadeva invece il 5/01/2015, cosicchè la spedizione risulta tempestiva e l’eccezione è infondata.
3. La prima censura è infondata.
Il Comune ricorrente, rimasto contumace dinanzi alla Corte d’appello, deduce un vizio motivazionale (unitamente a vizio di violazione di legge) della sentenza impugnata, per non avere la Corte d’appello vagliato correttamente il fatto rappresentato dall’irrevocabile accettazione, sin dall’11/10/2007, da parte del B. dell’indennità definitiva di espropriazione, regolarmente corrispostagli (prima quindi del decreto definitivo di esproprio e dell’instaurazione del giudizio).
Tale fatto, pur evincibile chiaramente dalla documentazione depositata solo in questa fase di legittimità del giudizio, emergeva, in ogni caso, come esposto in ricorso, dallo stesso decreto di esproprio del novembre 2008, prodotto in giudizio dall’attore, nel quale si dava atto dei mandati di pagamento già emessi in favore del B., con richiamo dell’art. 20, comma 11 T.U.E. (secondo il quale l’autorità espropriante, dopo avere corrisposto l’importo concordato, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere all’emissione ed all’esecuzione del decreto di esproprio).
Deve rilevarsi che, nel controricorso, il B. non contesta tale fatto, invocando invece l’intervenuta revoca dell’accettazione (“per essere appunto iniqua e non rispondente all’effettivo valore del terreno”), deducendo di avere revocato l’accettazione con missiva del 15/10/2007, reiterata il successivo 15/11/2007, e di avere prodotto tali documenti dinanzi alla Corte d’appello di Bari.
Ora, questa Corte (Cass. 12904/2007; Cass. 15043/2018) ha chiarito che “il potere della Corte di Cassazione, in tema di “errores in procedendo”, di riesaminare in fatto la questione sollevata si esplica nei limiti degli atti e documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo”, cosicchè “il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso” e “se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni”.
Assume il ricorrente che il vizio di omesso esame sussiste, in quanto la Corte d’appello si è limitata a rilevare, in motivazione, che l’importo dell’indennità era stato “concordato in vista di una cessione volontaria del bene”, trascurando di dare rilievo al fatto, pure emergente dagli atti prodotti in giudizio, dell’accettazione da parte dell’espropriato dell’indennità offerta dall’espropriante e della corresponsione integrale della stessa al beneficiario, con manifestazione da parte dell’Ente della volontà di chiudere definitivamente il subprocedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, in alternativa alla cessione volontaria, non accettando quindi la revoca operata dal B. dell’accettazione.
Tuttavia, il vizio lamentato di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, non sussiste, in quanto difetta il presupposto rappresentato dall’essere stato, il fatto, oggetto di discussione tra le parti, nella contumacia del Comune espropriante ed avendo, pacificamente, il ricorrente omesso di riferire di avere accettato l’indennità di espropriazione offerta dal Comune; nè il fatto, di cui si lamenta l’omesso esame, per come risultante dal decreto di esproprio prodotto in atti nel giudizio di merito e per come esposto nel presente ricorso per cassazione, era decisivo, non emergendo, dal mero richiamo, nel decreto di esproprio, ai mandati di pagamento ed al disposto dell’art. 20, comma 11 del T.U.E., il dato inequivoco dell’accettazione dell’indennità di espropriazione senza riserve da parte del B..
3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente deduce l’erroneità della statuizione in ordine alla non operatività nella specie del T.UE. di cui al D.P.R. n. 327 del 2001 ed alla L. n. 244 del 2007, posto che la dichiarazione di pubblica utilità risaliva all’anno 2000 era quindi antecedente al 30/6/2003, data di entrata in vigore del T.U.E., ma non spiega in cosa la valutazione del giudice di merito sul valore venale del bene espropriato, ai fini delle indennità di espropriazione e di occupazione, sia errata.
Invero, la Corte territoriale in ogni caso non ha applicato nè la riduzione del 25%di cui all’art. 37 T.U.E., non essendo l’espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, nè la maggiorazione del 10% per il divario tra valore riconosciuto e valore offerto, in difetto di domanda e la L. n. 2359 del 1865, art. 39, rispetta il criterio generale del valore venale pieno.
4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non formulato in conformità al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); nel motivo viene invece lamentato un vizio di insufficiente motivazione non più censurabile in questa sede di legittimità.
5. il quarto motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che contraddittoriamente il ricorrente, dopo avere affermato nel secondo motivo, che il T.U.E. non opera nella fattispecie, invoca, con la doglianza in esame, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, in relazione alla ritenuta non operatività dell’abbattimento del 25% previsto dalla Riforma del 2007.
In ogni caso, la censura è infondata.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha da tempo affermato che “in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca” (Cass. 1621/2016; Cass. 2774/2012).
La decisione impugnata risulta pienamente conforme al suddetto principio di diritto.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019