LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4250/2015 proposto da:
TATUUS RACING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARINONI;
– ricorrente –
contro
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GELA 39, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LAURENZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BRUNO;
– controricorrente –
e contro
ARETE ENTERPRISE LTD;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2431/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARINONI Roberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CIPOLLARO Fabrizio con delega depositata in udienza dell’Avvocato Antonio BRUNO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 17.7.2008, la società inglese Arete Enterprise Ltd conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Monza la Tatuus s.r.l., deducendo l’inadempimento della convenuta all’obbligo di pagamento del prezzo in corrispettivo delle prestazioni effettuate in suo favore, consistenti nella realizzazione di componenti elettronici per autovetture di corsa.
1.1. Chiedeva, pertanto, la condanna della Tatuus s.r.l. al pagamento della somma di Euro 112.730.000, corrispondente alle tre fatture non pagate dalla committente.
1.2 La Tatuus s.r.l. si costituiva, deducendo di aver avuto rapporti contrattuali con la società EM Motors mentre nessun rapporto era intercorso con la Arete Enterprise, indicata dalla EM Motors come delegata a ricevere i pagamenti.
2. Il Tribunale di Monza rigettava la domanda.
3.La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 25.6.2014, in riforma della decisione di primo grado, condannava la Tatuus s.r.l. al pagamento della somma di Euro 112.730.000, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3.1 La corte territoriale accertava che le tre fatture, delle quali l’Arete aveva chiesto il pagamento, non traevano origine dalla stessa offerta commerciale del 7.2.2007, ma si riferivano a tre distinti rapporti contrattuali: la fattura n. ***** riguardava riparazioni su vetture effettuate dalla Arete e non specificamente contestate; la fattura n. ***** si riferiva alla fornitura di 50 accelerometri, come risultava dallo scambio di e-mail tra i legali rappresentanti delle due società; le fatture nn. ***** e ***** erano relative a contratti di compravendita. Solo la fattura n. 709 si riferiva all’offerta del 7.2.2007, con la quale la Arete si impegnava a svolgere “attività di sviluppo di un nuovo sistema di cambio elettronico in sostituzione del cambio manuale sulle autovetture della Tatuus” e dell'”assistenza ingegneristica su pista”. Si trattava, secondo la corte territoriale, non di un appalto di servizi ma di un accordo di collaborazione e ricerca, caratterizzato dall’alea del risultato, essendo il prototipo, per sua natura, difettoso, in quanto suscettibile di prove ed esperimenti. Inoltre, secondo la corte territoriale, il contratto non era stato concluso tra la Tatuus e la Arete ma tra la Tatuus e la EM Motors, che non era stata evocata in giudizio. Infine, la corte distrettuale escludeva profili di responsabilità per inadempimento addebitabili all’Arete, che, invece, aveva adempiuto alla prestazione, consegnando la merce indicata nelle bolle di consegna.
4. Per la cassazione ha proposto ricorso la Tatuus s.r.l. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza.
4.1 Ha resistito con controricorso R.D., in qualità di socio unico e successore dell’Arete Enterprise Ltd.
4.2. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
5. All’udienza camerale del 14.12.2018, il collegio rimetteva la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato proposto l’appello da una società estinta, in quanto cancellata dal registro delle imprese e, pertanto, priva di legittimazione processuale. Afferma la ricorrente che la Arete, società di diritto inglese sarebbe stata cancellata dal registro della “Companies House”, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 12.1.2010, prima della proposizione dell’appello, avvenuto con atto di citazione del 18.1.2010, quando era già priva della capacità processuale per rilasciare procura alle liti al difensore.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 77,83,125 e 182 c.p.c., perchè la procura sarebbe stata rilasciata da una società estinta e quindi priva di capacità processuale sicchè, in assenza di valida procura, difetterebbe lo ius postulandi del difensore.
3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
3.1. La cancellazione della società dal registro delle imprese priva pacificamente la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, secondo una valenza innovativa assunta dall’art. 2495 c.c., rispetto al precedente art. 2456 c.c.). Superando la tesi della cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti contro la società nel frattempo estinta, le Sezioni Unite, con sentenza N. 6070/2013 hanno fissato il principio per cui in tali casi si applica un “meccanismo di tipo successorio”, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo; c) salva la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; d) qualora però l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (conf. Cass. 21517/2013, 6468/2014, 9828/2015).
3.2. Il rigore della regola sull’estinzione ha subito un’ulteriore attenuazione con la successiva pronuncia delle Sezioni Unite in tema di ultrattività del mandato. Superando i contrasti tra sezioni semplici, le Sezioni Unite, con sentenza del 04/07/2014, n. 15295, hanno affermato chiaramente che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
3.3. Secondo le Sezioni Unite, quando l’evento estintivo si verifica nel corso del giudizio d’appello, senza che esso sia stato notificato dal difensore della società, questi continua a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato.
In tal modo, risulta stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.
3.4. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4.
3.5. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta, o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.
3.6. La giurisprudenza successiva si è adeguata al principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di cancellazione della società dal registro delle imprese, affermando che, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio d’appello, senza che esso sia stato notificato dal difensore della società, questi continua a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato (Cassazione civile sez. III, 24/10/2018, n. 26899).
3.7. Nel caso di specie, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese sia avvenuta in data 12.1.2010, prima dell’introduzione del giudizio d’appello, avvenuto con atto di citazione del 18.1.2010, l’evento estintivo non era stato comunicato o notificato dal difensore, che, pertanto, ha continuato legittimamente a rappresentare la società come se l’evento non si fosse verificato.
4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ermeneutica contrattuale; in particolare, con riferimento alle fatture N. ***** e *****, si contesta la qualificazione giuridica del contratto come contratto di compravendita di pezzi di ricambio, mentre, invece, si tratterebbe di un contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di un cambio automatico e frizione al volante.
4.1. Il motivo non è fondato.
4.2. L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).
4.3. La corte territoriale ha fornito un’interpretazione plausibile del testo contrattuale, a fronte della quale la ricorrente non ha dedotto la violazione dei canoni ermeneutici, risolvendosi il motivo in una diversa interpretazione del contratto, senza peraltro che fosse trascritto o allegato il testo dell’accordo o delle e-mail che i titolari delle società si erano scambiate.
4.4. Il giudice d’appello ha ricostruito la volontà contrattuale delle parti, ritenendo che le parti non avessero concluso un unico accordo, dal quale traevano origine le tre fatture, ma tre distinti rapporti contrattuali e, alla luce dello scambio di corrispondenza tra i titolari delle società ed al contenuto dell’accordo, è pervenuta alla qualificazione giuridica dei contratti relativi alle prestazioni fornite con le fatture ***** e *****.
5. Con il quarto motivo di ricorso, si allega la contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale affermato – basandosi su elementi presuntivi, contrastanti con quelli documentali – che la Tatuus fosse tenuta al pagamento in favore della Arete, nonostante il contratto fosse stato concluso con la società EM Motors.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. A seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).
5.3. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è, pertanto, configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015).
5.4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, và dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per le spese vive.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019