LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21183/2015 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TORRE;
– ricorrente –
contro
L.A., C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 168/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
L.A. e C.G., chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Sassari P.L., chiedendo accertarsi l’autenticità della sottoscrizione del convenuto relativamente a una scrittura privata stipulata circa quindici anni prima dell’inizio della lite. Con tale scrittura il P. aveva promesso ai due attori la vendita di un terreno.
Il convenuto si costituiva e eccepiva l’inutilità dell’avversa domanda in considerazione della intervenuta prescrizione di ogni obbligazione derivante dal preliminare.
Il tribunale accoglieva tale eccezione.
La Corte d’appello di Cagliari, adita dai due promissari, riformava la sentenza di primo grado.
Essa osservava che l’azione volta a fare accertare l’autenticità di una scrittura, in quanto azione di mero accertamento non è per sua natura soggetta a prescrizione, potendo la prescrizione semmai inerire ai diritti che derivano dal negozio, se ed in quanto questi siano stati fatti valere. Ciò nel caso in esame non era avvenuto, esaurendosi la domanda nella richiesta di mero accertamento della verità della firma.
Ciò posto la corte dichiarava l’autenticità della firma del P. sulla scrittura privata del 14 marzo 1992, ponendo a suo carico le spese del doppio grado del giudizio.
Per la cassazione della sentenza il P. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Gli intimati sono rimasti tali.
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 100 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 6 della CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente non nega la premessa teorica che l’azione volta a fare accertare l’autenticità della scrittura privata, quale azione di mero accertamento, non sia soggetta a prescrizione. Sottolinea tuttavia che l’azione implica pur sempre la esistenza di un concreto interesse a rimuovere una situazione di incertezza. A sua volta tale interesse suppone che l’azione possa sortire per chi la propone un risultato utile.
Nel caso in esame tali essenziali requisiti mancavano, sia perchè la firma era stata riconosciuta dall’attuale ricorrente, sia perchè i diritti derivanti dalla scrittura erano prescritti. La sentenza favorevole lasciava perciò chi aveva proposto la domanda nella identica situazione in cui egli versava ante causam.
La mancanza dello scopo del processo comportava nello stesso tempo la violazione del generale divieto di abuso del diritto, sancito a livello comunitario.
Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per manifesta illogicità della motivazione.
La corte d’appello, pur muovendo da premesse teoriche esatte, non ha poi tratto da queste le conseguenze che logicamente e giuridicamente ne discendevano.
Ha riconosciuto l’interesse ad agire pure in assenza di una situazione di incertezza sulla autenticità della firma e senza avvedersi che, a causa della prescrizione dei diritti derivati dal preliminare, mancava un pregiudizio concreto e attuale non rimuovibile altrimenti se non con l’intervento del giudice.
Il terzo motivo ripropone la medesima censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e all’art. 111 Cost..
Il quarto denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La corte ha condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese, pur non essendosi egli opposto alla domanda di accertamento della sottoscrizione del contratto preliminare.
Nello stesso tempo la corte, nel pronunciare la condanna alle spese, è andata oltre i limiti della domanda. Gli stessi attori avevano chiesto la condanna di controparte alle spese per il solo caso di contestazione.
Il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Gli attori avevano giustificato l’iniziativa giudiziaria a causa della mancata sottoscrizione del contratto definitivo, non essendo quindi vero che lo scopo del processo si esauriva nella istanza del mero accertamento dell’autenticità della scrittura.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.
E’ pacifico in giurisprudenza e in dottrina che sono imprescrittibili le azioni di accertamento, positivo o negativo, ravvisandosi il fondamento di questo principio ora nell’art. 1442 c.c. (Cass. n. 19678/2013), che sottrae alla prescrizione le azioni di nullità, ora nella inesistenza di un diritto, prescrittibile, sottostante all’azione di accertamento (Cass. n. 11536/2006).
L’azione diretta a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittura privata, quale azione di accertamento, è pertanto imprescrittibile. La prescrizione potrebbe inerire semmai all’azione diretta a far falere i diritti discendenti dalla scrittura.
E’ utile operare un parallelo con l’azione di simulazione relativa. Qui la giurisprudenza è ferma nel ritenerne l’imprescrittibilità in quanto azione intesa solamente a far valere l’inefficacia del negozio dissimulata (Cass. n. 7682/1997; n. 587/1988; n. 2509/1978). Quando però l’azione di simulazione relativa tende in concreto a far valere il diritto nascente dal contratto dissimulato, l’azione non può più esercitarsi dopo la maturazione di prescrizione di quel diritto. Si deve però rimarcare che, prescrittosi il diritto nascente dal contratto, l’azione di simulazione relativa non può ritenersi prescritta a sua volta, ma inammissibile per difetto di interesse (Cass. n. 18025/2003; Cass. n. 9401/2016; n. 19678/2013).
Occorre tuttavia specificare l’ambito di operatività della regola, riferendola al caso in cui l’azione sia strumentalmente diretta “al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto” (Cass. n. 5362/2005; n. 11536/2006; n. 6732/2010). Se invece l’accertamento venga invocato in sè e per sè la domanda non può essere frustrata da un’eccezione di prescrizione, riferita alla diversa azione che, seppure genericamente enunciata, non sia stata in concreto proposta. Basti pensare che nel rapporto potrebbe essere intervenuta una causa di sospensione, che la prescrizione potrebbe essere non eccepita o oggetto di rinuncia, ecc. Non si può quindi escludere a priori l’interesse ad agire solo perchè sia decorso un decennio dalla conclusione del negozio, così come del tutto correttamente ha riconosciuto la corte d’appello con la sentenza impugnata.
In quanto all’ulteriore obiezione proposta con il ricorso, che non ricorreva uno stato di oggettiva incertezza sulla esistenza del rapporto giuridico, perchè l’attuale ricorrente non aveva disconosciuto o contestato l’autenticità della firma, la stessa si risolve in una petizione di principio. L’accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve a ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l’intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3). E’ stato opportunamente chiarito che “tale interesse sussiste anche nel caso in cui l’altro contraente non contesti l’autenticità della sottoscrizione, potendo il comportamento processuale di quest’ultimo influire, semmai, sull’onere delle spese processuali” (Cass. n. 5424/1981).
Nel caso in esame, peraltro, il convenuto, pur non disconoscendo l’autenticità della firma, si era comunque opposto all’accoglimento della domanda. Il giudice di merito è stato perciò chiamato a risolvere un vero e proprio conflitto, con la correlativa conseguenza in tema di soccombenza e onere delle spese.
In conclusione il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019
Codice Civile > Articolo 1442 - Prescrizione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2019 - Effetti dell'ammortamento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2703 - Sottoscrizione autenticata | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile