LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26404/2016 proposto da:
ENTE PARCO NAZIONALE della MAIELLA, in persona del Direttore D.N.O. e del Presidente I.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati FEDERICA IANNOTTA e GIOVANNI MARGIOTTA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82;
– ricorrente e controricorrente all’incidentale –
contro
CONSORZIO di URBANIZZAZIONE RESIDENZIALE MORRONE LA PANORAMICA, in persona del Presidente e Legale rappresentante P.F.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA GAMBERO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, VIA GERMANICO 24;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 514/2016 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che, con atto notificato il 15/11/2016, l’Ente Parco Nazionale della Maiella proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 514/2016 della Corte d’appello di L’Aquila emessa nell’ambito del procedimento n. 1091/2016 R.G. e pubblicata il 22/09/2016 (controversia avente ad oggetto l’impugnazione della ordinanza ingiunzione n. 16 anno 2012, L. 6 dicembre 1991, n. 394, D.P.R. 5 giugno 1995 Piano del Parco Nazionale della Majella del 27.11.2007, proposta dal Consorzio di Urbanizzazione Residenziale “MORRONE-LA PANORAMICA”, in persona del Presidente, legale rappresntente pro tempore sig.ra P.F.A., anche in proprio);
che, con controricorso e ricorso incidentale del 16/12/2016 si costituiva il Consorzio di Urbanizzazione Residenziale “MORRONE-LA PANORAMICA”, in persona del Presidente, legale rappresntente pro tempore sig.ra P.F.A., nonchè questultima anche in proprio;
che nelle more del giudizio è deceduto l’Avv. Giovanni Margiotta, quale procuratore e codifensore dell’Ente Parco Nazionale della Maiella.
Ritenuto che – con atto ex art. 390 c.p.c. in data 22 maggio 2019, depositato il 7 giugno 2019 – l’Ente Parco Nazionale della Maiella, in persona del geom. D.C. e del Dott. D.M.L., nelle rispettive qualità di vice Presidente e Direttore f.f., rinuncia al ricorso per Cassazione proposto, con compnsazione delle spese;
che il Consorzio di Urbanizzazione Residenziale “MORRONE-LA PANORAMICA”, in persona del Presidente e Legale rappresentante P.F.A., che agisce anche in proprio, accettano la rinuncia e, contemporaneamente, rinunciano al proprio controricorso e al ricorso principale proposti, accettando inoltre che le spese siano regolate in compensazione;
che l’Ente Parco Nazionale della Maiella, in persona del geom. D.C. e del Dott. D.M.L., nelle rispettive qualità di vice Presidente e Direttore f.f., di conseguenza accetta la rinuncia al controricorso ed al ricorso incidentale per cassazione proposto, accettando anche la compensazione delle spese.
Considerato che il presente atto è sottoscritto dal geom. D.C. e del Dott. D.M.L., nelle rispettive qualità di vice Presidente e Direttore f.f., dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, nonchè dalla sig.ra P.F.A., che agisce sia in proprio che quale del Presidente e Legale rappresentante p.t. del Consorzio di Urbanizzazione Residenziale “MORRONE-LA PANORAMICA”, sia per condivisione ed accettazione senza condizione alcuna delle rispettive rinunce, nonchè per regolamentazione delle spese di lite con la compensazione delle stesse, nonchè dai rispettivi difensori per autentica e rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P..
Rilevato che, tutto ciò premesso, l’Ente Parco Nazionale della Maiella, in persona del geom. D.C. e del Dott. D.M.L., nelle rispettive qualità di vice Presidente e Direttore f.f., dichiara di rinunciare al ricorso n. 26404/2016 R.G. e di accettare la rinuncia al controricorso e ricorso incidentale proposto dalla controparte con compensazione delle spese;
che contestualmente il Consorzio di Urbanizzazione Residenziale “MORRONE-LA PANORAMICA”, in persona del Presidente e Legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.F.A., che agisce sia in proprio, dichiara di accettare la rinuncia al ricorso proposto dall’Ente Parco Nazionale della Maiella, e, contemporaneamente, di rinunciare comunque al proprio controricorso e al ricorso incidentale proposti, accettando che le spese siano regolate in compensazione;
che l’atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., in data 22 maggio 2019, depositato il 7 giugno 2019, risulta sottoscritto dalle parti nonchè dai rispettivi difensori;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante le rispettive accettazioni delle rinuncie, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019