Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26814 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25605-2017 proposto da:

T.S., C.A., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VANTA ROMANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 80255230585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2250/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. T.S., C.A. ed B.A., insieme ad altri soggetti, nel 2002 intervennero nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell’Istruzione, introdotto da altri loro colleghi, esponendo di avere frequentato dopo la laurea in medicina una scuola di specializzazione, e di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante l’obbligo di remunerazione degli specializzandi fosse stato imposto sin dal 1975 dal diritto dell’unione Europea agli Stati membri.

2. Nei primi due gradi di merito il diritto posto dagli interventori a fondamento delle rispettive domande venne dichiarato prescritto. La sentenza d’appello venne cassata da questa Corte con ordinanza 3442 del 2014.

3. La Corte d’appello di Roma in sede di rinvio, tornata ad esaminare il gravame, con sentenza 5.4.2017 n. 2250 rigettò l’eccezione di prescrizione, ma rigettò nel merito le domande proposte dagli odierni tre ricorrenti, con le seguenti motivazioni:

-) la domanda proposta da T.S. venne rigettata sul presupposto che egli aveva iniziato la scuola di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, ed a quell’epoca “non si era ancora prodotto alcun inadempimento” da parte dello Stato italiano agli obblighi imposti dal diritto comunitario;

-) le domande proposte da B.A. e C.A., invece, sono state rigettate sul presupposto che le scuole di specializzazione da questi frequentate (rispettivamente, medicina dello sport e scienza dell’alimentazione) non rientravano nell’elenco allegato alle direttive comunitarie e pertanto non erano presenti in almeno due Stati membri, presupposto necessario perchè sorgesse il diritto alla remunerazione.

3. Contro la suddetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da T.S., C.A. e B.A., con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’istruzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Il primo motivo di ricorso concerne le posizioni dei soli B.A. e C.A..

Esso contiene due censure.

Con una prima censura i ricorrenti lamentano la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 384 c.p.c.. Sostengono che, in sede di rinvio, era precluso alla Corte d’appello indagare il tema della sussistenza del requisito della comunanza ad almeno due Paesi membri dell’Unione Europea della specializzazione da essi conseguita.

Con una seconda censura lamentano che, comunque, la suddetta questione era nuova, e come tale inammissibile, perchè mai prospettata dalle amministrazioni convenute nei precedenti gradi di giudizio.

1.2. La prima censura è infondata: infatti, avendo la prima sentenza d’appello dichiarato prescritto il diritto, qualsiasi indagine sulla sua effettiva sussistenza era rimasta assorbita, nè questa Corte nell’ordinanza con cui cassò la prima sentenza d’appello vincolò il giudice di rinvio ad alcun principio di diritto, sul tema della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell’indennizzo.

1.3. La seconda censura è, invece, fondata.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestaione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE stabilì quali fossero le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri (anestesia e rianimazione; chirurgia generale; nEurochirurgia; ostetricia e ginecologia; medicina interna; oculistica; otorinolaringoiatria; pediatria; tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio; urologia; ortopedia e traumatologia); il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabilì invece quali fossero le specializzazioni equipollenti, cioè ammesse in almeno due Stati membri.

Analoghe previsioni vennero dettate dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE.

Il secondo Considerando della Direttiva 75/363 precisò altresì che per il reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione tra gli Stati membri “e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all’interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condkioni di formazione del medico specialista”, soggiungendo però che tale “coordinamento” “riguarda soltanto le specialiva ioni comuni a tutti gli Stati membri nonchè quelle comuni a due o più Stati membri”.

Se, quindi, una specializzazione non era comune ad almeno due Stati membri dell’UE, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, l’Italia non aveva l’obbligo di prevedere per legge una remunerazione in favore di chi avesse frequentata la relativa scuola (giusta la previsione dell’Allegato “A” alla Direttiva 1975/363, aggiunto dalla Direttiva 1982/76).

Il requisito della “equipollenza”, dunque, costituiva senz’altro un necessario presupposto per pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno (o indennizzo, se si preferisce) derivante dalla ritardata attuazione delle direttive comunitarie che imposero la remunerazione degli specializzandi.

1.4. Tuttavia questa Corte ha ripetutamente affermato che l’accertamento del suddetto requisito della equipollerka non va compiuto in modo formale, e cioè badando unicamente alla corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti od almeno due Paesi dell’unione; ma va compiuto in base alla equivalenza sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle elencate negli artt. 5 e 7 della Direttiva 363/75.

E però lo stabilire se vi sia o non vi sia tale equipollenza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: con la conseguenza che tale questione, se non è stata mai tempestivamente prospettata in primo grado, non può essere sollevata in sede di legittimità, cd a fortiori in sede di rinvio (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3833 del 14.2.2017; Sez. L, Sentenza n. 191 del 11.1.2016; Sez. L, Sentenza n. 20502 del 13.10.2015; Sez. 3, Sentenza n. 22892 del 10.11.2016; tutte queste decisioni hanno ritenuto “nuova”, e perciò inammissibile, la questione della equipollenza tra specializzazioni, sollevata per la prima volta in sede di legittimità).

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il problema, hanno stabilito che l’eccezione concernente la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria dei corsi frequentati dai medici specializzati in Italia deve essere “tempestivamente svolta in sede di merito: così Sez. U, Sentenza n. 19107 del 18.7.2018; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 1055 del 17.1.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 1057 del 17.1.2019).

Alla luce di tali precedenti, e per le ragioni in essi già indicate, deve concludersi che effettivamente la Corte d’appello, rilevando d’ufficio in sede di rinvio una eccezione mai tempestivamente sollevata nei gradi precedenti, abbia pronunciato ultra petita.

La sentenza va dunque cassata su questo punto con rinvio, affinchè il giudice d’appello torni a valutare la domanda degli odierni ricorrenti, non prendendo in considerazione la suddetta eccezione tardiva.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Il secondo motivo di ricorso riguarda la posizione del solo Simone Tenerelli.

Con esso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 16 e 14 della direttiva comunitaria 82/76/CEE.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria in materia di mutuo riconoscimento delle specializzazioni post laurea in medicina non spettasse a coloro che si fossero iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente al 1 gennaio 1983.

2.2. Il motivo è fondato.

Si è già detto che la Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici.specialút2".

L’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale ‘forma oggetto di una adeguata rimunerazione”.

2.3. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario.

Ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso.

La medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

La Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 1982 (data di entrata in vigore della direttiva n. 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso (così anche, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 1066 del 17.1.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13761 del 31.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 13762 del 31.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 31.5.2018).

2.4. Nel caso di specie, non è controverso che T.S. si sia iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno 1982: di conseguenza la sua domanda si sarebbe dovuta ritenere fondata alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizie UE, sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza dei Consiglio c. Pantuso.

2.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio all Corte d’appello di Roma affinchè, alla luce dei principi appena indicati, riesamini l’appello proposto da T.S., accertando ovviamente se questi abbia dato prova della data di iscrizione alla scuola di specializzazione.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo i ricorrenti C.A. ed B.A. censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che le specializzazioni da essi conseguite fossero equipollenti a quelle riconosciute in almeno altri due Stati membri dell’unione Europea.

Il motivo resta assorbito dall’esito dello scrutinio del primo motivo di ricorso.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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