Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26823 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 600/2018 proposto da:

O.U.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Manfio del foro di Padova;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1044/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2019 da FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato tempestivamente, O.U.D. cittadino originario del Senegal, impugnava dinanzi al Tribunale di Venezia il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.

Il ricorrente fondava la sua domanda sul fatto che se fosse tornato al proprio villaggio o nelle vicinanze avrebbe potuto essere ucciso, poichè si era rifiutato di diventare sacerdote della religione professata dal padre, il quale, morendo, aveva lasciato a lui tale incarico, secondo la tradizione.

Il rifiuto del richiedente, in quanto cristiano, aveva innescato minacce e persecuzioni, derivanti anche dal fatto che, per vendetta, egli era stato falsamente accusato di essere omosessuale.

Il Tribunale di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso e riconosceva al richiedente la protezione sussidiaria.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1044/2017, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, escludeva il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, O.U.D..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), con conseguente nullità della sentenza per motivazione omessa, lamentando che il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria è fondata su motivazione meramente apparente.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e art. 14, lett. b), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver omesso di attivare il dovere di cooperazione officiosa, sia con riferimento alla vicenda narrata dal richiedente che avuto riguardo alla generale situazione della Nigeria, omettendo in particolare di acquisire informazioni aggiornate circa la situazione di quel paese.

Il terzo motivo denuncia ai violazione del criterio di valutazione della prova di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione ai parametri di valutazione della credibilità ed attendibilità del ricorrente.

I motivi che precedono, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati e sono fondati.

La Corte territoriale ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, omettendo peraltro di attivare il dovere di cooperazione istruttoria sia avuto riguardo agli elementi indicati dal richiedente, anche alla luce delle dichiarazioni rese da tale A.C., sia con riferimento alla situazione generale della Nigeria ed in particolare della regione di origine del richiedente, sulla base di attendibili fonti internazionali.

Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto all’onere dell’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, fatti che appaiono adeguatamente precisi e circostanziati: a fronte di tale allegazione la Corte territoriale si è limitata a rilevare la difficoltà di ricostruire la verità del racconto.

E’ ben vero che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è, tuttavia, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il racconto del richiedente era in astratto coerente e preciso, ma ha soggiunto che lo stesso non potrebbe assurgere a prova della pretesa, non essendo la narrazione dei fatti riscontrabile, essendo “intrisa di suggestioni e dati non confermabili”.

Tali affermazioni, oltre che illogiche, non sono conformi a diritto.

In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del “fumus persecutionis”, non essendo necessario che questi fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello “status” di rifugiato politico (Cass. 16275/2018).

E tale situazione di pericolo individuale, già evidenziata dalla coerente e completa narrazione del richiedente, era stata comprovata – come accertato dalla sentenza di primo grado – dalla deposizione del teste escusso.

La Corte d’appello non ha per contro esaminato, dandone conto in motivazione, gli elementi istruttori allegati agli atti.

In ogni caso, avendo ritenuto coerente e sufficientemente preciso il racconto del richiedente, avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Ed invero, con riferimento al merito della domanda, il diritto alla protezione sussidiaria, nel caso di specie avuto riguardo alla libertà religiosa, non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604).

La Corte ha inoltre escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, pur in presenza della impossibilità di esercitare la libertà religiosa nel paese di origine del richiedente, facendo implicitamente riferimento alla possibilità per il richiedente medesimo di trasferirsi in altra area della *****.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o, come nel caso di specie, la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, nel quale egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. 2294/2012; 8399/2014).

L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe l’esame del quarto e quinto motivo, relativi alla protezione umanitaria ed al regolamento delle spese.

In accoglimento del ricorso la sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

P.Q. M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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