LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4550/2018 proposto da:
A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Frizzi Giovanna, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2699/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2019 daL Dott. FEDERICO GUIDO.
udito l’Avvocato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato tempestivamente, A.M., cittadino originario del Pakistan, impugnava dinanzi al Tribunale di Venezia il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.
Il ricorrente deduceva di essere stato rapito da ***** per motivi economici e che i genitori non avevano pagato il riscatto; dopo un mese era peraltro riuscito a fuggire insieme ad un altro ragazzo ma nel tentativo di fuga era stato colpito ed aveva perso un dito; l’altro ragazzo invece era stato ucciso. La polizia, chiamata in soccorso, aveva creduto che i giovani fossero collusi con i rapitori, costringendolo a fuggire per timore di ritorsioni, sia da parte della stessa polizia, che dei rapitori.
Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso.
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2699/2017, escludeva il riconoscimento di ogni forma di protezione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con due motivi, A.M..
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha escluso la protezione sussidiaria, ritenendo che non sussistesse una minaccia individuale e concreta per il richiedente in caso di rientro.
Il motivo è inammissibile.
Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).
Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la narrazione risultava poco coerente e priva di attendibilità, lacunosa e poco verosimile, anche in relazione alle condizioni della presunta segregazione e dell’atteggiamento della polizia locale.
Da ciò il rigetto della protezione internazionale.
Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).
Nel caso di specie, la scarsa credibilità del racconto impedisce di ritenere sussistente una minaccia individuale alla vita o alla persona.
Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili citate in motivazione (Rapporti di Amnesty International), secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019) che la zona di provenienza dell’immigrato (Punjab) non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), non potendo rilevare gli episodi di matrice terroristica, talora verificatisi nella zona di provenienza, atteso che tali atti – mirati ad obiettivi determinati – non valgono ad integrare, per la loro episodicità, quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)).
Il secondo motivo denuncia violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla statuizione che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile per genericità.
La Corte ha escluso, anche sulla base della scarsa credibilità della vicenda narrata, la sussistenza di situazioni di particolare vulnerabilità del richiedente, essendo, al contrario, riscontrabile una carenza di elementi individuali circostanziati, la cui presenza è necessaria per la concessione del tipo di protezione in parola.
Tale statuizione è conforme a diritto.
Il motivo è in ogni caso del tutto generico e non contiene una allegazione della specifica situazione di fragilità del richiedente, traducendosi nella richiesta di rivisitazione della valutazione di merito effettuata dalla Corte territoriale.
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.100,00 Euro oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019