Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26825 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11231/2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Vicenza Contrà S.

Stefano, 15, presso lo studio dell’avvocato Carotta Michele che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 598/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato tempestivamente, F.S., cittadino originario del ***** impugnava dinanzi al Tribunale di Venezia il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.

Il ricorrente deduceva di essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio del cugino, dal quale era stato aggredito con un coltello: quest’ultimo era stato, in realtà ucciso dal fratello intervenuto per difendere il richiedente.

Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 598/2018, confermava la decisione di primo grado ed escludeva il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con tre motivi, F.S..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza, per violazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con le ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha escluso la credibilità della narrazione del richiedente.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito(Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento adeguato, che la narrazione risultava poco coerente e priva di attendibilità, poco verosimile anche in considerazione delle sostanziali divergenze tra la ricostruzione fornita alla commissione e quella fornita in sede giudiziaria.

Tale valutazione non concerne circostanze di dettaglio, ma la stessa questione centrale, costituita dall’individuazione della persona alla cui uccisione il richiedente avrebbe partecipato ed in relazione alla quale il ricorrente paventa la sottoposizione ad una pena inumana e degradante: nella dichiarazione resa alla commissione la vittima sarebbe il cugino, mentre lo zio avrebbe presentato denuncia nei suoi confronti; nella versione fornita al giudice di primo grado la vittima sarebbe invece proprio lo zio, morto dopo un paio di giorni.

A fronte di tale valutazione di entrambi i giudici di merito, la censura è del tutto generica, limitandosi ad un richiamo a non meglio precisate prove asseritamente fornite in giudizio dal ricorrente.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per omesso esame dei fatti sopravvenuti, rappresentati nella documentazione presentata avanti la Corte d’Appello di Venezia.

La censura ripropone la questione del mancato esame di circostanze sopravvenute alla sentenza di primo grado, che avrebbero dovuto “essere adeguatamente considerate e valutate con un’indagine approfondita”, lamentando, in particolare, la mancata considerazione di una – non meglio precisata – denuncia, che conterrebbe la prova di fatti e circostanze decisivi per il giudizio, e che il giudice di appello non avrebbe in alcun modo considerato.

Il ricorrente non ha peraltro indicato – in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) – le circostanze sopravvenute alla decisione di primo grado, nè ha indicato, in particolare, la natura ed il contenuto della su menzionata denuncia, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, sì da consentire alla Corte di delibarne la rilevanza ai fini della decisione.

Pure il terzo motivo, che lamenta la insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, è inammissibile per genericità.

La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria oltre che per la non credibilità della narrazione dell’istante, anche per la mancanza di palesi situazioni di pericolo per l’incolumità ed i diritti fondamentali delle persone, desunta da fonti internazionali aggiornate ed attendibili citate nel provvedimento e dell’insufficienza ai fini dell’attribuzione della protezione umanitaria dello svolgimento di attività lavorativa da parte del richiedente.

La statuizione è conforme a diritto.

Il motivo, peraltro, si limita a dedurre questioni di merito ed allegazioni di principio in ordine al regime giuridico della misura di protezione in esame e non contiene una allegazione di alcuna specifica situazione di fragilità del richiedente.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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