LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29212/2018 proposto da:
B.I., rappresentato e difeso dall’avv. Nunzia Lucia Messina, del foro di Catania, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Piazza A. Lincoln n. 2;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2019 dal Dott. FEDERICO GUIDO;
udito l’Avvocato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato tempestivamente, B.I., cittadino originario del *****, impugnava dinanzi al Tribunale di Catania il provvedimento con cui la Commissione territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.
Il ricorrente esponeva di essere nato nel villaggio di ***** e di essere fuggito in seguito ad una violenta lite con la cognata, in occasione della quale le aveva provocato un aborto: a seguito di detto episodio era stato denunciato ed avendo paura di essere imprigionato si era dato alla fuga.
Il Tribunale di Catania, con decreto del 4.7.2018, escludeva il riconoscimento di ogni forma di protezione.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, B.I..
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata considerazione da parte del Tribunale che il paese di origine del ricorrente, nella regione di Kolda, si trova nella area geografica della Casamance, in relazione alla quale sussisterebbero, secondo quanto accertato dallo stesso Tribunale i presupposti per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame della situazione della Libia, quale paese di provenienza del richiedente, dove questi si è trattenuto per oltre due anni, durante i quali era stato arrestato per ben due volte;
Il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per la valutazione di scarsa credibilità e contraddittorietà del racconto dell’interessato con conseguente esclusione della protezione sussidiaria, escludendo erroneamente che il richiedente provenisse dalla area della Casamance;
Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al rigetto sulla domanda avente ad oggetto lo status di rifugiato, che non è stata in alcun modo presa in esame nella sentenza impugnata.
Il quinto motivo denuncia la violazione del n. 13 del 2017, art. 35 bis, conv. nella L. n. 46 del 2017, per aver omesso di considerare la situazione del paese di provenienza del richiedente, la Libia, limitandosi a valutare le condizioni del paese di origine.
Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo che l’esame comparativo tra la situazione del richiedente nel paese di origine e quella di cui lo stesso godeva in Italia è stata effettuata su errati presupposti, omettendo di rilevare che la zona di origine del richiedente è la Casamance, dove sussiste una situazione di violenza generalizzata da parte di gruppi terroristici.
Deve per ragioni di priorità logica esaminarsi anzitutto il quarto motivo di ricorso, che concerne il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha infatti implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sulla base della mancanza di credibilità della narrazione del richiedente, rilevando che il racconto appariva contraddittorio e fondato su ragioni generiche e poco concrete.
Ed invero, qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso, circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).
Il primo e terzo motivo sono invece fondati, con assorbimento degli altri mezzi.
Risulta infatti che il Tribunale ha omesso di effettuare la valutazione della situazione dell’area di origine del richiedente, omettendo di accertare, mediante l’esercizio di poteri officiosi di cooperazione istruttoria, se la regione di Kolda appartenesse all’area geografica del Casamance, limitandosi ad affermare apoditticamente che nella suddetta regione non sussistevano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza alcun riferimento alle fonti internazionali consultate.
Si osserva, in contrario, che ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto(Cass. 11312/2019).
Nel caso di specie il Tribunale è venuto meno al dovere di cooperazione, omettendo perfino di accertare la regione di esatta provenienza dell’immigrato e di effettuare i dovuti accertamenti con riferimento alle aree geografiche indicate dal richiedente (la regione del Casamance e l’area di Kolda).
Disatteso il primo motivo, vanno dunque accolti il primo ed il terzo motivo, assorbiti gli altri.
Il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Catania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e terzo motivo.
Rigetta il quarto motivo; assorbiti gli altri.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del present giudizio, al Tribunale di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019