Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26832 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17314/17 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato a Roma, viale Carso n. 23, presso l’avv. Luca Santini che lo difende per procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma 12.9.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.T., cittadino albanese, ha impugnato per cassazione, con ricorso fondato su tre motivi, l’ordinanza pronunciata il 29.12.2016 dal Giudice di pace di Roma, con la quale è stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal prefetto di Roma in data 12.2.2014.

L’amministrazione è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto delle censure proposte dal ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorso è stato infatti notificato per mezzo del servizio postale, ma il ricorrente ha omesso di depositare agli atti gli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuati alle amministrazioni, rimaste intimate.

E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione (ovvero della camera di consiglio, nell’ipotesi di trattazione camerale), che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost. (Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531-01).

Pertanto, nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine suddetto, ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461-01; Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610-01; Sez. 6-5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014, Rv. 633254-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012, Rv. 624180-01; Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790-01).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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