Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26834 del 21/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2332/18 proposto da:

A.Y.M.A., difesa dall’avv. Elena Fiorini in virtù

di procura apposta in calce al ricorso dinanzi al Giudice di pace, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del suddetto avvocato;

– ricorrente –

contro

Presidente della Regione Valle d’Aosta;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Aosta 30.11.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. A.Y.M.A. ha impugnato per cassazione l’ordinanza 30.11.2017 con cui il Giudice di pace di Aosta ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale 4.10.2017, col quale venne disposta l’espulsione della odierna ricorrente dal territorio nazionale D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8.

2. L’amministrazione è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto il ricorso è inammissibile per difetto di procura.

La ricorrente, infatti, ha ritenuto di conferire al proprio avvocato la procura speciale a ricorrere per cassazione in calce al ricorso col quale impugnò, dinanzi al Giudice di pace, il provvedimento di espulsione.

Tale procura è nulla, in quanto rilasciata in calce ad un atto diverso da quelli indicati dall’art. 83 c.p.c. e per di più anteriormente al deposito del provvedimento impugnato per cassazione.

2. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472