Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26839 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23847/18 proposto da:

O.C., difeso dall’avv. Gianluca Vitale in apposta in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7, presso l’avv. Laura Barberio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

Questore di Torino;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino 24.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Secondo quanto riferito nel ricorso per cassazione O.C., cittadino maliano entrato clandestinamente in Italia nel 2011, nel 2012 ottenne il riconoscimento della protezione “sussidiaria”, motivata con la grave instabilità sociopolitica del Paese di origine.

A causa di problemi psichici, O.C. non riuscì ad integrarsi nè a trovare un lavoro stabile, ed anzi perdette quello temporaneo che aveva, allorchè venne udito compiacersi per l’attentato terroristico avvenuto a *****.

Pochi mesi dopo tali fatti, revocato dalla competente autorità lo status di beneficiario della protezione internazionale, O.C. venne espulso con decreto del prefetto di Mantova 13.12.2017, e ne venne disposto il trattenimento nel Centro di permanenza di *****.

Il 23.1.2018 il Prefetto di Torino emise un secondo decreto di espulsione a carico di O.C., questa volta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. (c), ed anche in questo caso contestualmente all’espulsione venne disposto il trattenimento dello straniero nel Centro di permanenza di Torino.

Tale ultimo provvedimento venne convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto 24.1.2018.

2. Il decreto di convalida del trattenimento nel centro di permanenza è stato impugnato per cassazione da O.C. con ricorso fondato su due motivi.

L’amministrazione non si è difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis.

Formula, al riguardo, una tesi così riassumibile:

a) nel giudizio di convalida del provvedimento di trattenimento è consentito al giudice sindacare la legittimità del provvedimento di espulsione;

b) nel caso di specie il provvedimento di espulsione era manifestamente illegittimo perchè, avendo il ricorrente avanzato una domanda di protezione sussidiaria, la procedura espulsiva doveva ritenersi automaticamente sospesa;

c) ergo, il Giudice di pace in sede di convalida avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità dell’espulsione.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Il fondamentale principio ne eat iudex ultra petita partium impedisce di ammettere che, nel giudizio di impugnazione della convalida del trattenimento, possano essere sindacati gli atti presupposti ed in particolare il decreto di espulsione, posto che delle due l’una: se quel decreto è stato impugnato, della sua validità deve provvedere il giudice dell’impugnazione; se non è stato impugnato, esso è divenuto intangibile, e non può essere sindacato sine die dal giudice della convalida del trattenimento.

1.3. Non è pertinente, nel caso di specie, il precedente invocato dal ricorrente, e rappresentato dalla decisione di questa Corte, pronunciata da Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632265-01.

E’ vero che nella massima di tale decisione viene affermato un principio analogo a quello invocato dal ricorrente: e cioè che “il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 4 bis e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale”.

Nella motivazione del precedente appena ricordato, però, si è posto un limite ben chiaro alla sindacabilità del decreto di espulsione da parte del giudice della convalida del trattenimento: ivi si precisa, infatti, che tale sindacabilità sussiste solo quando l’illegittimità del decreto di espulsione sia “manifesta”.

Si legge, in particolare, nella suddetta motivazione: “non tutte le ragioni d’illegittimità dell’espulsione possono determinare l’annullamento del titolo detentivo, sussistendo (…) una differenza tra i casi in cui la violazione della libertà personale è grave e manifesta, da quelli nei quali l’irregolarità della detenzione si manifesta solo successivamente ad uno specifico accertamento giudiziale”.

Sulla base di tale principio, venne in quel caso ritenuta “manifesta” l’espulsione eseguita mediante un sostanziale “rapimento” della ricorrente dalla propria abitazione, dopo un’irruzione della polizia.

Nel caso di specie, per contro, non sussiste, nè viene concretamene dedotta dal ricorrente, alcuna illegittimità del decreto di espulsione che possa dirsi “manifesta”.

In particolare, è lo stesso ricorrente a riferire di essere stato raggiunto da due decreti di espulsione: uno del 13.12.2017, emesso dopo la revoca dello status di rifugiato e la mancanza di altro idoneo titolo di soggiorno; l’altro del 23.1.2018, emesso sul presupposto che lo straniero fosse persona pericolosa per la pubblica sicurezza. Nessuno dei due suddetti provvedimenti, pertanto, può dirsi “manifestamente” illegittimo, posto che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 20, lett. (b), espressamente consente l’espulsione della persona ammessa alla protezione sussidiaria, quando sia ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente formula una serie di censure rivolte contro il provvedimento di espulsione, deducendo in sostanza che se facesse ritorno nel suo Paese sarebbe vittima di discriminazioni e persecuzioni.

2.2. Tale motivo è inammissibile.

Infatti, non sussistendo alcuna ipotesi di “illegittimità manifesta” del decreto di espulsione, tutte le suddette doglianze si sarebbero dovute proporre contro quest’ultimo, nella sede opportuna.

3. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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