Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26844 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32042/2018 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Lanzilao;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5006/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che:

J.A. (alias J.A.), cittadino del *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria, in relazione alla quale aveva dedotto il pericolo di essere arrestato e torturato per avere commesso reati finanziari e la situazione di violenza generalizzata nel suo Paese derivante da conflitto armato.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso sono inammissibili: i primi due, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa la situazione di violenza generalizzata in Gambia e la valutazione della condizione personale del ricorrente, mirano alla impropria rivisitazione di giudizi di fatto esaurientemente compiuti dai giudici di merito, anche in ordine alla questione della integrazione sociale che è stata valutata, a prescindere dalla insufficienza di tale solo elemento ai fini della protezione umanitaria; analogamente, il terzo e quarto motivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sollecitano nuovi giudizi di fatto, a proposito delle condizioni di pericolo nel suo Paese di origine, in caso di rimpatrio, e di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, che la Corte di merito ha esaminato con argomentazioni incensurabili in questa sede.

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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