LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32123/2018 proposto da:
T.H., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Lotti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1569/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa sv nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che:
T.H., cittadino del *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Milano che, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato la sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria, in relazione alla quale aveva dedotto il pericolo di essere accusato di stregoneria, perseguitato dalla “gente del quartiere” e di essere esposto in caso di rimpatrio a una situazione di violenza generalizzata nel suo Paese derivante da conflitto armato.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
I motivi di ricorso, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sono inammissibili: il primo, circa la non credibilità del racconto, del tutto generico e lacunoso, mira alla impropria rivisitazione di un incensurabile giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito; analogamente, il secondo motivo sollecita un nuovo giudizio di fatto riguardante la valutazione della integrazione sociale del ricorrente, ai fini della protezione umanitaria, avendo la Corte di merito valutato negativamente le difese del ricorrente con argomentazioni incensurabili in questa sede.
Il ricorso è quindi inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019