LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24250/2018 proposto da:
S.M., rappresentato dall’avv. Antonio Fraternale;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 888/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/10/2019 dal Dott. NAZZICONE LOREDANA.
udito l’Avvocato.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 13 giugno 2018, di rigetto dell’impugnazione promossa avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato.
CONSIDERATO
– che il motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), artt. 3 e 5, per non avere la corte del merito ritenuto esistente il pericolo di danno grave nel Paese di origine (il Mali) ed omesso l’esame di fatto decisivo;
– che il motivo è manifestamente inammissibile;
– che, anzitutto, il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);
– che la corte del merito ha dunque adeguatamente esaminato il racconto del richiedente, ma ha concluso per la sua assoluta vaghezza, genericità, approssimazione, confusione e mancanza di riferimenti plausibili, adeguatamente giustificando la conclusione raggiunta, già per il fatto che il medesimo ha insistito di non ricordare alcun dettaglio o elemento per rendere un pò più nitida la vicenda e permettere la c.d. cooperazione istruttoria;
– che va, pertanto, richiamato il condivisibile principio, puntualizzato al riguardo, secondo cui (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 28 settembre 2015, n. 19197) “Il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio; ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza”;
– che, inoltre, la corte del merito ha escluso l’esistenza di elementi peculiari della situazione personale integranti le norme invocate, non sussistendo conflitto armato ed indiscriminato, nè situazioni soggettive di rischio circa i suoi diritti umani, sulla base dello stesso racconto reso;
– che, in definitiva, la corte territoriale ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla S.C. in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame; si tratta, dunque, da un lato della risposta alle domande ed alle questioni proposte dall’appellante, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la non sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019