Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26855 del 21/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 5734-2019 proposto da:

A.M.R., difensore di M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza n. 26981/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’avv. A.M.R., difensore di M.A., controricorrente nel processo n. 16282/2016, definito con l’ordinanza n. 26981/018, depositata il 24/10/2018, con la quale venne rigettato il ricorso proposto da An.Ro. nei confronti della controricorrente M., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della M., ricorre affinchè, a correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore della medesima, dichiaratasi antistataria nel controricorso;

considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288 c.p.c.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo della ordinanza di questa Sezione n. 26981/2018, depositata il 24/10/2018, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi l’espressione: “distratte in favore dell’avv. A.M.R.”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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