LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 5734-2019 proposto da:
A.M.R., difensore di M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza n. 26981/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che l’avv. A.M.R., difensore di M.A., controricorrente nel processo n. 16282/2016, definito con l’ordinanza n. 26981/018, depositata il 24/10/2018, con la quale venne rigettato il ricorso proposto da An.Ro. nei confronti della controricorrente M., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della M., ricorre affinchè, a correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore della medesima, dichiaratasi antistataria nel controricorso;
considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288 c.p.c.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis c.p.c..
P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo della ordinanza di questa Sezione n. 26981/2018, depositata il 24/10/2018, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi l’espressione: “distratte in favore dell’avv. A.M.R.”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019