LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12698-2015 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V.VALLA LORENZO 2, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZARDO DEL GIUDICE;
– ricorrente –
contro
GINEVRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO MASUTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 786/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’estinzione del procedimento di cassazione per intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato Gaia STIVALI, con delega depositata in udienza dell’Avvocato Luigi MANZI, difensore del resistente che ha chiesto l’estinzione del procedimento di cassazione e compensazione delle spese.
PREMESSO CHE:
P.F., in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Daff Immobiliare, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 27 marzo 2014, n. 786, con la quale la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’impugnazione da lei fatta valere contro la sentenza n. 685/2010 del Tribunale di Treviso. P. aveva convenuto in giudizio nel 2009 la società Ginevra s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 91.500 oltre IVA ovvero, in via subordinata, della somma di Euro 60.000 oltre IVA, a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare svolta per conto della convenuta; la convenuta si era costituita eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione e poi contestando la pretesa dell’attrice, non essendo stato concluso alcun contratto di mediazione tra le parti; il Tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione della convenuta e rigettato la domanda.
Ha resistito con controricorso la società Ginevra s.r.l.
In data 11 marzo 2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., che è stato notificato alla controricorrente, il cui avvocato ha aderito alla rinuncia.
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., nulla viene disposto in punto spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019