Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26860 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16638/2015 R.G. proposto da:

D.V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Punzi e Aurelio Favarò, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99, presso lo studio del primo;

– ricorrente –

contro

A.A., in qualità di legale rappresentante della figlia minore F.M.A., rappresentata e difesa dall’avv. Valentino Benedetti, con studio in Roma, largo Messico, n. 7, presso il quale elegge domicilio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 885/2015, depositata in data 24.02.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– il Tribunale di Milano, con sentenza n. 15700 del 2011, rigettava l’opposizione proposta da A.A., quale legale rappresentante della figlia minore F.M.A., avverso il decreto ingiuntivo che la condannava a pagare – in qualità di erede

– la somma di Euro 12.019,23, quale corrispettivo delle prestazioni di assistenza legale svolte dall’avv. D.V. in favore di M.P. (padre della minore), dal settembre 2002 alla sua morte (avvenuta il *****);

– in virtù di appello interposto dall’ A., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 885 del 2015, nella resistenza del D., in parziale accoglimento del gravame, rideterminava l’entità del compenso dovuto dall’ A. al D.. Più precisamente, risalendo l’attività prestata al 20.02.2004, la Corte distrettuale, facendo applicazione del D.M. n. 585 del 1994, ratione temporis applicabile, ed individuato quale scaglione di riferimento quello per le cause dal “valore indeterminabile di particolare importanza”, quantificava il complessivo credito del D. in Euro 6.384,96; da detta somma detraeva l’acconto versato di Euro 4.500,00, condannando, per l’effetto, l’ A. al pagamento del residuo importo, computato in relazione alla quota ereditaria della minore;

– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano ricorre il D. sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria;

– l’ A. resiste con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito rideterminato il compenso dovuto all’avv. D. in assenza di una domanda dell’ A. in tal senso.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. Cass. n. 19630 del 2011; Cass. n. 19435 del 2018), in tema di interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio, a prescindere dalle formule adottate, per cui è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

Nella specie, come emerge dal tenore della sentenza impugnata (v. pag. 2), con l’atto di citazione in appello era stata dall’ A. espressamente censurata la violazione, da parte del giudice di prime cure, dei “criteri di redazione della parcella”, nonchè la “non congruità degli importi pretesi”.

Alla luce della interpretazione meramente letterale dell’atto introduttivo del gravame, come sopra riportato, prima ancora che dal contenuto della pretesa fatta valere in giudizio considerato dalla connessione di “petitum” e di “causa petendi”, deve ritenersi che legittimamente la Corte di merito ha provveduto alla rideterminazione del compenso dovuto al D., attenendosi rigidamente al devolutum del provvedimento gravato, e dal momento che non è neanche contestato dal ricorrente che nella specie trovi applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. n. 585 del 1994;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito rideterminato il compenso dovuto all’avv. D. discostandosi dal parere dell’Organo professionale senza alcuna motivazione.

Parimenti non può trovare accoglimento la seconda censura.

A tal riguardo appare opportuno fare richiamo ai costanti precedenti di questa Corte che hanno riaffermato il principio per il quale, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine (cfr. ex multis Cass. n. 712 del 2018 e Cass. n. 10428 del 2005), dal quale può discostarsi, indicando sia pure sommariamente, come peraltro avvenuto nel caso in esame, le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n. 13743/2002). Ed, infatti, mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c. la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (v. in termini Cass. n. 18775 del 2005).

Nella specie, la Corte di merito ha espressamente indicato le voci da liquidare, stabilendo per ciascuna di esse, sulla scorta di una valutazione discrezionale delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’opera prestata dal D., la misura del compenso in concreto dovuta, quantificandola all’interno del limite minimo e massimo stabilito dalle tabelle allegate al D.M. n. 585 del 1994.

In particolare, per la voce “studio della controversia” la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 335,70 e un importo massimo pari a Euro 2.014,18 e la Corte ha liquidato un importo pari a Euro 1.007,09; per la voce “consultazioni con il cliente” la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 170,43 e un importo massimo pari a Euro 1.022,58 e la Corte ha liquidato un importo pari a Euro 511,29; per la voce “ricerca dei documenti” la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 87,80 e un importo massimo pari a Euro 526,79 e la Corte ha liquidato un importo pari a Euro 263,39; infine, per la voce “redazione dell’atto” la tabella prevede un importo minimo pari a Euro 268,56 e un importo massimo pari a Euro 1.611,35 e la Corte ha liquidato un importo pari a Euro 805,67.

La censura, dunque, non coglie nel segno.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.300,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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