Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26867 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28097-2016 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna Rita Moscioni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1285/2016 della Corte d’appello di Perugia, depositato il 13 giugno 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

RITENUTO

che la Corte d’appello di Roma, con il decreto qui impugnato, ha dichiarato infondata la domanda proposta nel 2011 da M.M. – domanda volta ad ottenere l’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1996 ed ancora pendente in appello alla data di proposizione della domanda -, rilevando che nel giudizio amministrativo presupposto non era stata presentata istanza di prelievo;

che per la cassazione di tale decisione M.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo della sua inammissibilità;

che il ricorso, predisposto in forma cartacea e sottoscritto dalla parte e dal difensore, risulta notificato in via telematica a mezzo PEC;

che si rende quindi necessario verificare quali siano gli adempimenti ai quali è tenuto il difensore nel caso di notifica telematica e di mancata costituzione dell’intimato, ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis e 9;

che l’art. 3-bis statuisce, per quanto qui di interesse: “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-undecies convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2. 4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”. 5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di postà elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante; (…) c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato; f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2";

che la L. n. 53 del 1994, art. 9 comma 1-bis a sua volta dispone che: “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1;

che, infine, la medesima L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-ter (introdotto nel 2014), prevede che “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis; che questa Corte ha chiarito che in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso, predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa, sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, (Cass. n. 19078 del 2018);

che, nella specie, la notificazione telematica del ricorso non è supportata dalla produzione dell’attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, e il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;

che tale produzione è necessaria in quanto solo la detta attestazione, al pari della produzione dell’avviso di ricevimento nella notificazione a mezzo del servizio postale (Cass., S.U., n. 627 del 2008), fornisce la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti del destinatario;

che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; che non vi è luogo a provvedere sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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