Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26881 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24388/2015 proposto da:

C.C., rappresentata e difesa dagli avvocati LIVIA BETTINI e MARIANO RUSSO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3417/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 15.5.2012 C.C. conveniva R.G. in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Casoria, esponendo di essere proprietaria di un appartamento ubicato in territorio del predetto Comune che era interessato da immissioni di fumi provenienti dal,sottostante appartamento di proprietà del convenuto, il quale aveva realizzato una canna fumaria a servizio di un camino. Invocava quindi la condanna del predetto R. a rimuovere la detta canna fumaria e a sostituirla con un condotto dotato di scarico oltre il colmo del tetto dell’edificio.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 137/2013 il Giudice di Pace di Casoria rigettava la domanda poichè che il caminetto installato dal R. era risultato, all’esito della C.T.U. ammessa in corso di causa, essere alimentato a metano, di modesta potenza e a camera stagna, e ritenendo che – per le sue caratteristiche – esso non fosse assoggettato alla normativa relativa agli impianti termici.

Interponeva appello la C. e si costituiva in seconde cure il R., spiegando appello incidentale ed eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, adito dalla C., per esser stato medio tempore istituito il Tribunale di Napoli Nord.

Con la sentenza oggi impugnata n. 3417/2015 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava inammissibili tanto il gravame principale che quello incidentale, sul presupposto che in grado di appello non potesse trovare applicazione l’istituto della traslatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c..

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.C. affidandosi ad un unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 341 e 50 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare la tempestività del gravame, proposto nei termini previsti dall’art. 327 c.p.c., dell’impugnazione innanzi competente a deciderla.

La censura è fondata. Questa Corte ha invero affermato il “L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della traslatio iudicii” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, Rv. 641081; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8155 del 03/04/2018, Rv. 648698).

Il Tribunale di Napoli non poteva quindi pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione, ma avrebbe dovuto soltanto dichiararsi territorialmente incompetente a conoscerla, indicando il giudice competente ed eventualmente fissando il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinanzi al predetto giudice, ferma restando – in caso di omessa fissazione del detto termine perentorio – l’operatività del termine generale trimestrale di cui all’art. 50 c.p.c., comma 1.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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